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Introduzione
Tra
le
conseguenze
della
l.
31
dicembre
2012,
n.247,
che
ha
riformato
l’ordinamento
della
professione
di
avvocato,
vi
è
la
delega
al
governo
per
il
riordino
della
disciplina
della
difesa
d’ufficio.
Non
è
un
mistero
che
dall’entrata
in
vigore
del
nuovo
codice
di
procedura
penale,
e
nonostante
l’intervento
del
2001
(l.
60/2001),
questo
importante
istituto
che
presidia
il
diritto
di
difesa
del
cittadino
in
sede
penale
ha
evidenziato
qualche
luce
e
molte
ombre.
Che
dire
della
prassi
di
far
fare
a
indagati
e
imputati
un’elezione
di
domicilio
"forzata"
presso
un
difensore
d’ufficio
con
cui
non
hanno
alcun
contatto?
Soprattutto
come
non
ricordare
in
questa
occasione
che
la
Corte
europea
dei
diritti
dell’uomo,
con
la
sentenza
del
27
aprile
2006
resa
nel
caso
Sannino
contro
Italia,
condannò
il
nostro
paese
proprio
per
la
disciplina
della
difesa
d'ufficio,
in
particolare
in
relazione
alla
sostituzione
del
difensore
assente
con
quello
designato
ex
art.
97,
comma
4,
c.p.p.,
privo
di
adeguate
cognizioni
del
caso,
sottolineando
il
binomio
inscindibile
tra
effettività
del
diritto
di
difesa
e
continuità
nella
difesa?
Pertanto,
l’esercizio
della
delega
governativa
era
atteso.
Con
il
riordino
dell’istituto
è
stata
introdotta
una
lista
unica
nazionale
dei
difensori
di
ufficio,
la
cui
tenuta
è
rimessa
alla
competenza
del
Consiglio
nazionale
forense:
la
legge
individua
in
modo
più
rigoroso
i
requisiti
per
l’iscrizione
al
fine
di
assicurare
stabilità
e
competenza
degli
avvocati
chiamati
a
svolgere
l’incarico
officioso;
tra
i
requisiti
in
questione
va
sottolineato
l’onere
di
partecipare
a
un
impegnativo
corso
biennale
destinato
a
concludersi
con
un
esame
finale:
nel
nostro
circondario
questo
corso
è
organizzato
dalla
Camera
penale
Imperia
Sanremo
“Roberto
Moroni”
e
il
suo
avvio
è
previsto
per
l’8
maggio
prossimo.
Questo,
comunque,
l’indice
sommario
dell’ebook:
§
1.
Decreto
legislativo
30
gennaio
2015,
n.
6,
con
la
relazione
illustrativa,
pag.
5
§
2.
La
legge
delega
(legge
31
dicembre
2012,
n.
247,
art.
16),
pag.
17
§
3.
I
lavori
preparatori
(schema
di
d.d.lgs.
e
parere
del
C.N.F.),
pag.
19
§
4.
Regolamento
C.N.F.
22
maggio
2015,
con
relazione
illustrativa,
pag.
25
§
5.
Alcune
pronunce
significative
della
Corte
europea
dei
diritti
dell’uomo,
della
Corte
costituzionale
e
della
Corte
di
cassazione,
pag.
35
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