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DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA
Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova si sono suddivisi i reati facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario. Peraltro, occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione ai reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo che si presentino di contenuta offensività in concreto.
1) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;
2) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 4 mesi;
3) Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 2 a 6 mesi;
4)Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 8 mesi;
5)Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 12 mesi;
6)Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 18 mesi.
Si precisa che i periodi di messa alla prova sopra indicati prevedono lo svolgimento di 6 ore di LPU alla settimana; laddove, invece, si preveda una durata superiore alle 6 ore settimanali, il periodo di
	
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