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OBBLIGO DEL DEPOSITO TELEMATICO
Riferimenti normativi: art. 16 bis dl 179/2012 convertito in legge 221/2012 e successivamente modificato dalla Legge 228/2012 e dal dl 90/2014 convertito con legge 114/2014. Dal 30 giugno 2014 è fatto obbligo di deposito telematico per:
1.tutti gli atti successivi a quelli introduttivi delle parti \ dei professionisti nominati o delegati dal Giudice o dalle parti nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione instaurati dopo il 30 giugno 2014;
2.i procedimenti monitori , comprese le istanze relative alle procedure instaurate prima del 30 giugno (es. richiesta di esecutorietà);
3.tutti gli atti successivi al pignoramento nelle procedure esecutive iniziate dopo il 30 giugno 2014 . Anche per il pignoramento con decorrenza 31.3.2015;
4. gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario nelle procedure concorsuali instaurate dopo il 30 giugno 2014;
5. il deposito degli atti introduttivi relativi alla iscrizione di sub procedimenti nelle cause civili e di volontaria giurisdizione;
6. il deposito di atti di riassunzione nei procedimenti sospesi e/o interrotti presso il Tribunale.
Dal 1 gennaio 2015 è fatto obbligo di deposito telematico per tutti gli atti endoprocessuali anche per le cause già pendenti alla data del 30.6.2014. E’ consentito, ma non obbligatorio, il deposito in via telematica delle comparse di costituzione.
Pertanto:
non verranno più accettati depositi cartacei o a mezzo fax di atti relativi a fascicoli iscritti a far data dal 1 luglio 2014
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