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ART. 3 - CAUTELE IN ORDINE AL DEPOSITO TELEMATICO
È altamente consigliabile conservare copia di tutte le comunicazione PEC riguardanti i depositi effettuati. Si rammenta che la stampa dei messaggi di PEC non costituisce alcuna prova essendo probante unicamente il documento informatico.
Ai fini della prova, in caso di contestazione della data di avvenuto deposito, infatti, sarà necessario ricostruire i flussi della busta telematica, eventualmente producendo sia la ricevuta generata dal proprio gestore PEC che il messaggio di posta elettronica certificata contenente l’attestazione di avvenuta consegna della busta da parte dei sistemi ministeriali, nonché i successivi messaggi sempre provenienti dai sistemi di cancelleria.
Si ricorda: 1. La Norma impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di tutte le
trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico in un file detto “Log file”. Il Log file è un registro informatico del Gestore di PEC all’interno del quale vengono memorizzate tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (invio, ricezione, etc.), utile per la ricostruzione delle ricevute, nel caso di eventuale smarrimento delle stesse. Il Log file non contiene informazioni relative al contenuto del messaggio;
2. Quando si invia un messaggio di PEC vengono restituite due ricevute, la prima attestante che il messaggio è stato consegnato (o meglio preso in carico), la seconda attestante che il messaggio è stato ricevuto. Il tutto va conservato (messaggio e due ricevute) in quanto solo il loro insieme dà valore legale alla PEC, ma l'esistenza di dati separati, specie in caso di massiccio e costante invio di messaggi di PEC, può dar luogo a problemi sia di ricerca che di archiviazione dei dati;
	
  
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