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Convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014
A) CONDIZIONI
Ai sensi dell’art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l’accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. Nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6 co. 3:
1) di aver tentato di conciliare le parti, 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell’art. 5 co. 2: 1) l’autografia delle firme, 2) la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
B) DOCUMENTAZIONE – COMPETENZA
A corredo dell’accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice, indicati nell’allegato n. 1. In tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la Procura della Repubblica competente. L’accordo dovrà essere 	
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