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documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato.";
5) nel comma 6:
a) nel primo periodo, le parole: "nel primo e terzo comma dell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 35 e 35-ter" e le parole: "da lire un milione a lire quattro milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di registrazione" sono inserite le seguenti: "o le comunicazioni" e le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4";
f) all'articolo 6:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "fra il cento e il duecento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il novanta e il centoottanta" e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente:
"La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo."; 2) nel comma 2, primo periodo, le parole:"Chi
viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA" sono sostituite dalle seguenti: "Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633," e inoltre, nel secondo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
3) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
4) nel comma 4, le parole: "commi 1, 2, 3 primo e secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo," e le parole:
"a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500";
5) nel comma 6, le parole: "uguale all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "pari al novanta per cento dell'ammontare";
6) nel comma 8, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
7) il comma 9-bis e' sostituito dai seguenti: "9- bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Se l'operazione non risulta dalla contabilità
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