:: NOTE LEGALI

Il sito dell'Ordine degli Avvocati di Imperia è ospitato sul server Aruba di Aruba S.p.a. (www.aruba.it).
Responsabile del sito è il Presidente dell'Ordine.
L'aggiornamento del sito non avviene con periodicità regolare. Ultima modifica: .
I contenuti sono offerti nell'esercizio di attività non economica e non in concorrenza con radio e televisione. I collegamenti a siti esterni sono forniti senza assunzione di responsabilità su esattezza, completezza e correttezza degli stessi e delle informazioni richiamate.
Altre informazioni: licenze - info privacy - accessibilità - sportello per il cittadino

:: AREE RISERVATE

P.s.t. giustizia.it
Aruba pec
Lextel pec
Sfera

:: SERVIZI

Legge 31 dicembre 2012 n. 247
(Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013 n. 15)
Art. 13.
Conferimento dell'incarico e compenso.
1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del C.N.F., ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.