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Legge 31 dicembre 2012 n. 247
(Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013 n. 15)
Art. 13.
Conferimento dell'incarico e compenso.
1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a
proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola
per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione
a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno
o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione
della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera
attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si
prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come
compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della
prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di
trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma
scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della
giustizia, su proposta del C.N.F., ogni due anni, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o
successivamente il compenso non sia stato determinato in forma
scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso
di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la
prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza
nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni
professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione
dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o
arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma,
le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei
rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno
prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che
risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio
della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi
puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un
tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su
richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita'
della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione
contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e
contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una
somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima
e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri
di determinazione e documentazione delle spese vive.