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INTRODUZIONE
In vista dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio di quest'anno e pubblicato il 16 ottobre scorso, mi è sembrato opportuno sottoporre a un primo esame questo pilastro della riforma forense, che lo stesso ordinamento della professione forense riformato nel 2012 ha disciplinato prevedendone l'emanazione: l'art. 35 della L. 247/2012 ha attribuito al Consiglio nazionale forense, infatti, il compito di emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza; il successivo art. 65 ne ha previsto l'emanazione entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012, e quindi entro il 18 gennaio 2014, adempimento sostanzialmente rispettato dal C.N.F., anche se la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha tardato, vedendo la luce soltanto a metà ottobre 2014 e così facendone differire l'entrata in vigore alla fine dell'anno. Quest'ultimo accadimento sarà giuridicamente rilevante perchè, proprio a norma dell'art. 65, determinerà la cessazione di efficacia delle norme previgenti, che cederanno il passo a quelle del nuovo codice deontologico anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della loro entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato: innovativa apertura in sede disciplinare al principio del favor rei.
Per consentire questa prima disamina il criterio prescelto è stato quello dell'annotazione articolo per articolo, cosicché per ciascuna disposizione sarà possibile reperire il passaggio della relazione illustrativa che lo riguarda e alcuni precedenti giurisprudenziali, tratti per lo più dalla Rassegna forense dello stesso C.N.F., e formatisi ovviamente nel vigore del vecchio codice deontologico forense, quello approvato l'ormai lontano 17 aprile 1997.
Si tratta di regole deontologiche in buona parte conosciute, anche se le novità sono di grande rilievo e ben può dirsi che mirino a corrispondere in modo efficace alla sfida dei tempi: tutte le norme del nuovo codice deontologico hanno rilevanza disciplinare, sono improntate al principio della tipizzazione della condotta illecita, e all’espressa indicazione della sanzione applicabile, e - bemchè ciò non sia previsto dal c.d. - la loro violazione è sottoposta al vaglio di una rinnovata giurisdizione domestica (i nuovi consigli di disciplina, in carica dal primo di gennaio). Novità importanti che concorreranno - questo è l'auspicio - a un recupero di autorevolezza della classe forense.	Eugenio Aluffi
	
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