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P. 13
Art.
3
Modifiche
all’art.
97
del
codice
di
procedura
penale
1.
Il
comma
2
dell'articolo
97
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
Il
difensore
d'ufficio
nominato
ai
sensi
del
comma
1
è
individuato
nell'ambito
degli
iscritti
all'elenco
nazionale
di
cui
all'articolo
29
delle
disposizioni
di
attuazione.
I
Consigli
dell'ordine
circondariali
di
ciascun
distretto
di
Corte
d'appello
predispongono,
mediante
un
apposito
ufficio
centralizzato,
l'elenco
dei
professionisti
iscritti
all'albo
e
facenti
parte
dell'elenco
nazionale
ai
fini
della
nomina
su
richiesta
dell'autorità
giudiziaria
e
della
polizia
giudiziaria.
Il
Consiglio
nazionale
forense
fissa,
con
cadenza
annuale,
i
criteri
generali
per
la
nomina
dei
difensori
d'ufficio
sulla
base
della
prossimità
alla
sede
del
procedimento
e
della
reperibilità.».
Relazione
L’articolo
3
interviene
con
una
puntuale
modifica
del
testo
dell’art.
97
del
codice
di
rito.
In
particolare,
si
modifica
il
comma
2,
nel
senso
di
prevedere
che
il
nominativo
del
difensore
d’ufficio
venga
fornito
all’autorità
procedente
dai
locali
Consigli
dell’ordine
(mediante
l’ufficio
centralizzato
costituito
presso
le
Corti
d’appello
già
sulla
base
del
testo
vigente
di
cui
lo
stesso
Consiglio
nazionale
forense,
in
sede
di
parere,
ha
sollecitato
il
mantenimento)
che
devono
provvedere
a
predisporre
un
elenco
dei
professionisti
iscritti
all’albo
che
facciano
parte
dell’elenco
nazionale;
viene
pure
previsto
che
i
criteri
per
la
designazione
del
difensore
siano
dettati
dal
Consiglio
nazionale
forense
(e
non
più
dagli
stessi
Consigli
dell’ordine)
sulla
base
della
prossimità
alla
sede
del
procedimento
e
della
reperibilità.
Testo
collazionato
dell’art.
97
c.p.p.
Art.
97.
Difensore
di
ufficio
1.
L'imputato
che
non
ha
nominato
un
difensore
di
fiducia
o
ne
è
rimasto
privo
è
assistito
da
un
difensore
di
ufficio.
2.
Il
difensore
d'ufficio
nominato
ai
sensi
del
comma
1
è
individuato
nell'ambito
degli
iscritti
all'elenco
nazionale
di
cui
all'articolo
29
delle
disposizioni
di
attuazione.
I
Consigli
dell'ordine
circondariali
di
ciascun
distretto
di
Corte
d'appello
predispongono,
mediante
un
apposito
ufficio
centralizzato,
l'elenco
dei
professionisti
iscritti
all'albo
e
facenti
parte
dell'elenco
nazionale
ai
fini
della
nomina
su
richiesta
dell'autorità
giudiziaria
e
della
polizia
giudiziaria.
Il
Consiglio
nazionale
forense
fissa,
con
cadenza
annuale,
i
criteri
generali
per
la
nomina
dei
difensori
d'ufficio
sulla
base
della
prossimità
alla
sede
del
procedimento
e
della
reperibilità.
3.
Il
giudice,
il
pubblico
ministero
e
la
polizia
giudiziaria,
se
devono
compiere
un
atto
per
il
quale
è
prevista
l'assistenza
del
difensore
e
la
persona
sottoposta
alle
indagini
o
l'imputato
ne
sono
privi,
danno
avviso
dell'atto
al
difensore
il
cui
nominativo
è
comunicato
dall'ufficio
di
cui
al
comma
2.
4.
Quando
è
richiesta
la
presenza
del
difensore
e
quello
di
fiducia
o
di
ufficio
nominato
a
norma
dei
commi
2
e
3
non
è
stato
reperito,
non
è
comparso
o
ha
abbandonato
la
difesa,
il
giudice
designa
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