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Art.
2
Disposizione
transitoria
1.
Gli
iscritti
negli
elenchi
dei
difensori
d'ufficio
predisposti
dai
Consigli
dell'ordine
circondariali
sono
iscritti
automaticamente,
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto,
nell'elenco
nazionale
previsto
dall'articolo
29,
comma
1,
delle
disposizioni
di
attuazione,
di
coordinamento
e
transitorie
del
codice
di
procedura
penale.
Alla
scadenza
del
termine
di
un
anno,
il
professionista
che
intenda
mantenere
l'iscrizione
deve
presentare
la
documentazione
prevista
dall'articolo
29,
comma
1-‐quater,
delle
disposizioni
medesime.
Relazione
In
via
transitoria,
l’articolo
2
dispone
che
i
professionisti
attualmente
iscritti
agli
elenchi
tenuti
dai
consigli
dell’ordine
siano
iscritti
automaticamente
all’elenco
nazionale
con
onere
di
dimostrare,
alla
scadenza
del
periodo
di
un
anno
dalla
data
di
entrata
in
vigore
del
decreto,
la
presenza
dei
requisiti
richiesti
dalla
nuova
disciplina
per
il
relativo
mantenimento
dell’iscrizione.
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