Page 9 - Microsoft Word - DifesaUfficio.doc
P. 9
1-‐quater.
Ai
fini
della
permanenza
nell'elenco
dei
difensori
d'ufficio
sono
condizioni
necessarie:
a)
non
avere
riportato
sanzioni
disciplinari
definitive
superiori
all'ammonimento;
b)
l'esercizio
continuativo
di
attività
nel
settore
penale
comprovato
dalla
partecipazione
ad
almeno
dieci
udienze
camerali
o
dibattimentali
per
anno,
escluse
quelle
di
mero
rinvio.
1-‐quinquies.
Il
professionista
iscritto
nell'elenco
nazionale
deve
presentare,
con
cadenza
annuale,
la
relativa
documentazione
al
Consiglio
dell'ordine
circondariale,
che
la
inoltra,
con
allegato
parere,
al
Consiglio
nazionale
forense.
In
caso
di
mancata
presentazione
della
documentazione,
il
professionista
è
cancellato
d'ufficio
dall'elenco
nazionale.
1-‐sexies.
I
professionisti
iscritti
all'elenco
nazionale
non
possono
chiedere
la
cancellazione
dallo
stesso
prima
del
termine
di
due
anni.
2.
É
istituito
presso
l'ordine
forense
di
ciascun
capoluogo
del
distretto
di
corte
d'appello
un
apposito
ufficio
con
recapito
centralizzato
che,
mediante
linee
telefoniche
dedicate,
fornisce
i
nominativi
dei
difensori
d'ufficio
a
richiesta
dell'autorità
giudiziaria
o
della
polizia
giudiziaria.
Non
si
ricorre
al
sistema
informatizzato
se
il
procedimento
concerne
materie
che
riguardano
competenze
specifiche.
3.
L'ufficio
di
cui
al
comma
2
gestisce
separatamente
gli
elenchi
dei
difensori
d'ufficio
di
ciascun
ordine
forense
esistente
nel
distretto
di
corte
d'appello.
4.
Il
sistema
informatizzato
di
cui
al
comma
2
deve
garantire:
a)
che
l'indicazione
dei
nominativi
rispetti
un
criterio
di
rotazione
automatico
tra
gli
iscritti
nell'elenco
di
cui
al
comma
1;
b)
che
sia
evitata
l'attribuzione
contestuale
di
nomine,
ad
un
unico
difensore,
per
procedimenti
pendenti
innanzi
ad
autorità
giudiziarie
e
di
polizia
distanti
tra
di
loro
e,
comunque,
dislocate
in
modo
da
non
permettere
l'effettività
della
difesa;
c)
l'istituzione
di
un
turno
differenziato,
per
gli
indagati
e
gli
imputati
detenuti,
che
assicuri,
attraverso
un
criterio
di
rotazione
giornaliera
dei
nominativi,
la
reperibilità
di
un
numero
di
difensori
d'ufficio
corrispondente
alle
esigenze.
5.
L'autorità
giudiziaria
e,
nei
casi
previsti,
la
polizia
giudiziaria,
individuano
il
difensore
richiedendone
il
nominativo
all'ufficio
di
cui
al
comma
2.
6.
Il
presidente
del
consiglio
dell'ordine
forense
o
un
componente
da
lui
delegato
vigila
sul
rispetto
dei
criteri
per
l'individuazione
e
la
designazione
del
difensore
d'ufficio.
7.
I
difensori
inseriti
nei
turni
giornalieri
di
cui
al
comma
4,
lettera
c),
hanno
l'obbligo
della
reperibilità.
8.
9.
9