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P. 7
«1-‐ter.
La
domanda
di
inserimento
Art.
1
nell'elenco
nazionale
di
cui
al
comma
1
Modifiche
all'articolo
29
delle
norme
di
è
presentata
al
Consiglio
dell'ordine
attuazione,
di
coordinamento
e
circondariale
di
appartenenza,
che
transitorie
del
codice
di
procedura
provvede
alla
trasmissione
degli
atti,
penale.
con
allegato
parere,
al
Consiglio
nazionale
forense.
Avverso
la
decisione
1.
All'articolo
29
del
decreto
legislativo
di
rigetto
della
domanda
è
ammessa
28
luglio
1989,
n.
271,
sono
apportate
opposizione
ai
sensi
dell'articolo
7
del
le
seguenti
modificazioni:
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
24
novembre
1971,
n.
1199.
a)
i
commi
1
e
1-‐bis
sono
sostituiti
dai
1-‐quater.
Ai
fini
della
permanenza
seguenti:
nell'elenco
dei
difensori
d'ufficio
sono
condizioni
necessarie:
«1.
Il
Consiglio
nazionale
forense
a)
non
avere
riportato
sanzioni
predispone
e
aggiorna,
con
cadenza
disciplinari
definitive
superiori
all'ammonimento;
avvocati
iscritti
negli
albi,
disponibili
ad
b)
l'esercizio
continuativo
di
attività
nel
assumere
le
difese
d'ufficio.
settore
penale
comprovato
dalla
1-‐bis.
L'inserimento
nell'elenco
di
cui
al
partecipazione
ad
almeno
dieci
udienze
comma
1
è
disposto
sulla
base
di
camerali
o
dibattimentali
per
anno,
almeno
uno
dei
seguenti
requisiti:
escluse
quelle
di
mero
rinvio.
trimestrale,
l'elenco
alfabetico
degli
1-‐quinquies.
Il
professionista
iscritto
di
formazione
e
aggiornamento
nell'elenco
nazionale
deve
presentare,
professionale
in
materia
penale,
con
cadenza
annuale,
la
relativa
a)
partecipazione
a
un
corso
biennale
documentazione
al
Consiglio
dell'ordine
circondariale
o
da
una
Camera
penale
circondariale,
che
la
inoltra,
con
organizzato
dal
Consiglio
dell'ordine
allegato
parere,
al
Consiglio
nazionale
penali,
della
durata
complessiva
di
forense.
In
caso
di
mancata
almeno
90
ore
e
con
superamento
di
presentazione
della
documentazione,
il
esame
finale;
professionista
è
cancellato
d'ufficio
territoriale
o
dall'Unione
delle
Camere
b)
iscrizione
all'albo
da
almeno
cinque
dall'elenco
nazionale.
anni
ed
esperienza
nella
materia
penale,
1-‐sexies.
I
professionisti
iscritti
comprovata
dalla
produzione
di
idonea
all'elenco
nazionale
non
possono
documentazione;
chiedere
la
cancellazione
dallo
stesso
c)
conseguimento
del
titolo
di
prima
del
termine
di
due
anni.».
specialista
in
diritto
penale,
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
9
della
legge
31
dicembre
2012,
n.
247.»;
b)
dopo
il
comma
1-‐bis
sono
inseriti
i
seguenti:
7
Relazione
L’articolo
1
dello
schema
di
decreto
–
intervenendo
sul
testo
dell’art.
29
delle
disposizioni
di
attuazione
del
codice
di