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procedura
penale
-‐
prevede
che
l’elenco
dei
difensori
d’ufficio
(ora
tenuto
presso
ciascun
consiglio
dell’ordine
circondariale)
venga
unificato
su
base
nazionale,
attribuendo
al
Consiglio
nazionale
forense
la
competenza
in
ordine
alle
iscrizioni
e
al
periodico
aggiornamento.
Ai
fini
di
assicurare
la
qualificazione
professionale,
sono
previsti
criteri
più
stringenti
per
l’iscrizione,
richiedendosi
che
i
corsi
di
aggiornamento
(già
considerati
come
requisiti
di
iscrizione
nell’attuale
testo
dell’art.29
citato)
debbano
essere
di
congrua
durata
e
con
un
esame
finale;
è
altresì
elevata
a
cinque
anni
la
pregressa
esperienza
professionale
in
materia
penale
idonea
–
in
via
alternativa
-‐
a
consentire
l’iscrizione
ed
è
stabilito,
in
ulteriore
alternativa,
il
requisito
del
conseguimento
del
titolo
di
specialista
in
diritto
penale
(in
riferimento
all’art.9
della
l.
n.247
del
2012
e
alla
relativa
regolamentazione
attuativa,
in
via
di
predisposizione).
In
relazione
a
tali
profili
e,
in
particolare,
alla
nuova
formulazione
del
comma
1-‐bis
dell’art.
29
delle
disposizioni
di
attuazione,
non
appare
accoglibile
l’osservazione
formulata
–
in
sede
di
parere
espresso
ai
sensi
dell’art.16
della
l.
n.
247
del
2012
–
da
parte
della
Commissione
giustizia
della
Camera,
in
quanto
la
previsione
di
un
periodo
di
pregressa
iscrizione
all’albo
professionale
dalla
durata
almeno
quinquennale
con
correlativa
esperienza
in
materia
penale
(rispetto
a
quello,
solo
biennale,
attualmente
previsto)
appare
assolutamente
coerente
con
l’esigenza,
espressa
nella
norma
di
delega,
di
assicurare
la
“competenza”
del
difensore
d’ufficio.
Il
nuovo
testo
dell’art.29
delle
disposizioni
di
attuazione
prescrive
che
il
Consiglio
nazionale
forense
provveda
sulla
richiesta
di
iscrizione,
previo
parere
del
locale
Consiglio
dell’ordine
(cui
la
domanda
va
presentata
unitamente
alla
necessaria
documentazione)
e
che,
ai
fini
del
mantenimento
dell’iscrizione,
sia
necessario
presentare
periodica
documentazione
idonea
a
dimostrare
l’effettiva
e
persistente
esperienza
nel
settore
penale.
Sempre
ai
fini
di
assicurare
idonea
stabilità
nell’esercizio
della
funzione
è
stabilito
che
il
professionista
non
possa
chiedere
la
cancellazione
dall’elenco
prima
di
due
anni
dall’iscrizione.
Testo
collazionato
dell’art.
29
disp.
att.
c.p.p.
Art.
29.
Elenchi
e
tabelle
dei
difensori
di
ufficio
1.
Il
Consiglio
nazionale
forense
predispone
e
aggiorna,
con
cadenza
trimestrale,
l'elenco
alfabetico
degli
avvocati
iscritti
negli
albi,
disponibili
ad
assumere
le
difese
d'ufficio.
1-‐bis.
L'inserimento
nell'elenco
di
cui
al
comma
1
è
disposto
sulla
base
di
almeno
uno
dei
seguenti
requisiti:
a)
partecipazione
a
un
corso
biennale
di
formazione
e
aggiornamento
professionale
in
materia
penale,
organizzato
dal
Consiglio
dell'ordine
circondariale
o
da
una
Camera
penale
territoriale
o
dall'Unione
delle
Camere
penali,
della
durata
complessiva
di
almeno
90
ore
e
con
superamento
di
esame
finale;
b)
iscrizione
all'albo
da
almeno
cinque
anni
ed
esperienza
nella
materia
penale,
comprovata
dalla
produzione
di
idonea
documentazione;
c)
conseguimento
del
titolo
di
specialista
in
diritto
penale,
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
9
della
legge
31
dicembre
2012,
n.
247.
1-‐ter.
La
domanda
di
inserimento
nell'elenco
nazionale
di
cui
al
comma
1
è
presentata
al
Consiglio
dell'ordine
circondariale
di
appartenenza,
che
provvede
alla
trasmissione
degli
atti,
con
allegato
parere,
al
Consiglio
nazionale
forense.
Avverso
la
decisione
di
rigetto
della
domanda
è
ammessa
opposizione
ai
sensi
dell'articolo
7
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
24
novembre
1971,
n.
1199.
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