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(Omissis)
IN
FATTO
La
Corte
d'Appello
di
Cagliari
con
Sentenza
del
7.5.2009
ha
confermato
la
decisione
del
Tribunale
di
Cagliari
del
22.11.2005
che
condannava
A.M.
quale
responsabile
di
lesioni
volontarie
lievi
in
danno
C.M.,
costituitosi
parte
civile.
Ricorre
personalmente
l'
A.
eccependo:
-‐
l'erronea
applicazione
della
legge
processuale
e,
quindi,
la
nullità
della
prima
sentenza
per
l'ingiustificato
disconoscimento
dell'istanza
di
rinvio
formulata
dal
difensore
sulla
base
di
concomitante
impegno
professionale;
-‐
l'erronea
applicazione
della
legge
processuale
nell'omessa
concessione
di
termine
a
difesa
a
favore
del
difensore
di
ufficio
nominato
ex
art.
97
c.p.p.,
comma
4;
-‐
(con
motivi
nuovi)
l'erronea
applicazione
della
legge
processuale
nell'avere
omesso,
in
sede
di
dispositivo,
la
concessione
della
sospensione
condizionale
della
pena,
di
cui
è
cenno
nella
parte
motiva
della
sentenza
di
appello.
IN
DIRITTO
Il
ricorso
è
fondato
quanto
al
secondo
motivo,
il
che
esime
dalla
disamina
delle
ulteriori
doglianza.
Come
esattamente
ha
rammentato
il
Procuratore
Generale
all'odierna
udienza
la
giurisprudenza
della
Corte
dei
diritti
dell'Uomo
ha
reiteratamente
deciso
nel
senso
che,
in
ossequio
all'art.
6
della
Convenzione,
l'Autorità
Giudiziaria
è
tenuta
a
consentire
al
difensore
nominato
in
udienza,
ed
a
consentire
un
adeguato
lasso
di
tempo
per
permettergli
di
prendere
visione
degli
atti
onde
avere
contezza
della
situazione
processuale
nella
quale
dovrà
dispiegare
la
propria
difesa.
Dovere
che
non
necessariamente
suppone
un'espressa
istanza
dell'interessato.
Per
questa
ragione
l'omessa
concessione
del
termine
a
difesa,
previsto
dall'art.
108
c.p.p.,
a
favore
del
difensore
di
ufficio
nominato
ai
sensi
dell'art.
97
c.p.p.,
comma
4,
costituisce
violazione
alle
garanzie
della
parte,
determinando
nullità
generale
(che
è
stata
tempestivamente
eccepita
dal
difensore).
Tanto
impone
l'annullamento
del
successivo
procedimento.
P.Q.M.
Annulla
la
sentenza
impugnata
con
rinvio
al
Tribunale
di
Cagliari
per
nuovo
giudizio.
Così
deciso
in
Roma,
il
3
febbraio
2010.
Depositato
in
Cancelleria
il
19
marzo
2010
III.
Corte
suprema
di
cassazione,
sezione
quinta
penale,
sentenza
del
3
febbraio
–
19
marzo
2010,
n.
10795
(Presidente
Giangiulio
Ambrosini,
Relatore
Gian
Giacomo
Sandrelli)
L’Autorità
Giudiziaria
è
tenuta
a
consentire
al
difensore
nominato
in
udienza
un
adeguato
lasso
di
tempo
per
permettergli
di
prendere
visione
degli
atti
onde
avere
contezza
della
situazione
processuale
nella
quale
dovrà
dispiegare
la
propria
difesa.
L'omessa
concessione
del
termine
a
difesa,
previsto
dall'art.
108
c.p.p.
a
favore
del
difensore
d'ufficio
nominato
ai
sensi
dell'art.
97
comma
4.
c.p.p.,
costituisce
violazione
alle
garanzie
della
parte,
e
determina
una
nullità
di
carattere
generale.
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