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giudizio
direttissimo.
In
tale
giudizio,
sia
che
esso
si
svolga
dinanzi
al
tribunale
o
alla
corte
d'assise
(artt.
449
e
seguenti),
sia
che
esso
si
svolga
dinanzi
al
pretore
(artt.
566-‐567),
l'imputato
(arrestato
in
flagranza
di
reato)
e
i
suoi
difensori
vengono
a
contatto
con
il
giudice
per
la
prima
volta
ed
è
dunque
necessario
assicurare
ad
essi
un
congruo
termine
per
preparare
la
difesa.
La
situazione
è
del
tutto
incomparabile
con
quella
del
giudizio
ordinario,
che
si
svolge
dopo
che
vi
sono
state
numerose
occasioni
di
contatto
con
il
giudice
e
di
conoscenza
degli
atti
di
causa
sin
dalla
fase
delle
indagini
preliminari,
per
non
parlare
dei
dibattimenti
ripetutamente
rinviati,
come
nel
caso
che
ha
dato
origine
alla
presente
questione.
5.
-‐
Esclusa
ogni
possibilità
di
invocare
a
sostegno
della
questione
il
parametro
rappresentato
dall'art.
3
Cost.,
la
questione
stessa
va
tuttavia
esaminata
sotto
il
profilo
del
diritto
di
difesa
giudiziaria,
pure
invocato
dal
giudice
a
quo.
Ma
anche
sotto
questo
aspetto
valgono
le
considerazioni
precedentemente
svolte.
Ed
infatti
l'imputato
il
cui
difensore
non
si
presenti
all'udienza
senza
che
si
sia
verificata
alcuna
delle
quattro
ipotesi
tassativamente
contemplate
nell'art.
108
non
può
considerarsi
automaticamente
privo
di
difensore.
L'avvocato
che
interviene
come
sostituto
del
difensore
(di
fiducia
come
d'ufficio)
da
questo
nominato
(ex
art.
102)
o
immediatamente
designato
dal
magistrato
appena
verificatasi
l'assenza
del
difensore
(art.
97,
comma
4)
è
investito
del
compito
di
rappresentare
colui
che
è
e
resta
il
difensore
dell'imputato.
E
non
si
può
dimenticare
che
anche
l'assenza
da
una
determinata
udienza
può
rientrare
nel
quadro
di
una
"strategia
difensiva",
in
ipotesi
concordata
con
l'imputato
o
a
questo
comunicata.
Il
principio
di
effettività
della
difesa
in
giudizio
rimane
allora
adeguatamente
salvaguardato,
proprio
perché
si
conservano
i
diritti
e
le
facoltà
propri
dell'assistenza
difensiva
in
capo
all'unico
soggetto
chiamato
ad
esercitarli:
il
difensore
che
l'imputato
o
l'ufficio
hanno
originariamente
designato
come
tale.
E'
ben
vero
che
sul
versante
degli
interessi
immediati
dell'imputato
ad
avere,
almeno
attraverso
il
sostituto,
una
difesa
informata
sui
fatti
e
gli
atti
di
causa,
possono
verificarsi
delle
carenze
o
dei
difetti
sotto
il
profilo
dell'assistenza
tecnica;
ma
si
tratta
di
profili
di
mero
fatto,
che
possono
realizzarsi
in
tutte
le
ipotesi
in
cui
il
difensore,
per
libera
scelta,
ritenga
di
astenersi
dal
presenziare
a
determinati
atti.
La
sua
scelta
partecipativa,
ove
non
condizionata
da
situazioni
di
impedimento,
non
può
in
nessun
caso
turbare
l'ordinato
svolgersi
del
processo,
proprio
perché
essa
stessa
è
espressione
di
un
diritto
di
difesa,
per
definizione
libero
nelle
opzioni
in
cui
esso
si
esprime.
E
quanto
all'esigenza
di
assicurare
la
concretezza
della
difesa
attraverso
il
sostituto
d'ufficio
designato
nella
stessa
udienza,
il
giudice
potrà
sempre
concedere
allo
stesso
-‐
tenendo
conto
della
natura
della
attività
da
svolgere
e
della
rilevanza
che
la
stessa
può
assumere
in
relazione
alla
specifica
posizione
dell'imputato
-‐
un
differimento
ad
horas
per
studiare
gli
atti
e
congruamente
prepararsi
alla
difesa.
Quel
che
non
si
può
consentire
è
che
attraverso
una
serie
di
assenze
non
previste
e
non
motivate
si
innesti
una
serie
di
rinvii
ex
art.
108,
rinvii
che
anche
se
la
legge
prevede
che
debbano
essere
di
pochi
giorni
possono
invece
portare,
come
il
più
delle
volte
accade
nelle
condizioni
attuali
della
vita
giudiziaria,
a
intervalli
di
lunghezza
insostenibile
per
un
ordinato
svolgimento
della
giustizia
e
per
gli
interessi
delle
altre
parti
del
processo.
Né
si
può
giungere
ad
eludere
il
tassativo
disposto
dell'art.
486,
comma
5,
del
codice
di
procedura
penale,
dettato
proprio
per
garantire
una
adeguata
difesa
nel
corso
del
dibattimento,
attraverso
una
dichiarazione
di
illegittimità
costituzionale
dell'art.
108
per
asserito
difetto
delle
previsioni
in
esso
contenute.
Per
questi
motivi
LA
CORTE
COSTITUZIONALE
52