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Introduzione
Dal
26
maggio
è
in
vigore
la
riforma
del
c.d.
divorzio
breve
che,
modificando
l’art.
3
della
L.
898/1970,
ha
ridotto
da
tre
anni
a
dodici
mesi
dalla
comparizione
davanti
al
presidente
del
tribunale
e,
in
caso
di
separazione
consensuale,
a
sei
mesi
dalla
separazione
medesima
il
termine
per
presentare
la
domanda
di
divorzio.
Superando
tradizionali
resistenze,
il
legislatore
ha
così
inteso
prendere
atto
di
sentimenti
diffusi
nell’opinione
pubblica,
secondo
cui
i
tempi
lunghi
per
addivenire
allo
scioglimento
del
matrimonio
o
alla
cessazione
dei
suoi
effetti
civili
alimentano
il
conflitto
più
che
la
riscoperta
di
solidarietà
tra
i
coniugi,
visto
che
la
riconciliazione
si
ha
solo
nel
2%
dei
casi:
questo
orientamento,
infatti,
ha
trovato
un
riscontro
nei
dati
messi
a
disposizione
dall'ISTAT.
In
ogni
caso,
un
recente
sondaggio
dell'Eurispes
ha
accertato
che
l'84%
degli
intervistati
è
favorevole
al
divorzio
breve:
ed
è
probabile
che
all’insorgere
di
questo
netto
orientamento
abbia
contribuito
il
c.d.
forum
shopping
favorito
dalle
possibilità
offerte
dai
regolamenti
CE.
Di
qui,
dunque,
l’intenzione
del
legislatore
di
abbattere
la
tempistica
per
il
divorzio.
Il
tempo
dirà
fino
a
che
punto
all’intenzione
corrisponderanno
i
fatti.
Va
segnalata,
inoltre,
la
modificazione
dell’art.
191
c.c.
che
anticipa
lo
scioglimento
della
comunione
tra
i
coniugi
dal
momento
del
passaggio
in
giudicato
del
provvedimento
di
separazione
personale
a
quello
in
cui
il
presidente
del
tribunale
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati,
ovvero
in
cui
i
coniugi
sottoscrivono
il
processo
verbale
di
separazione
consensuale
dinanzi
al
presidente
(purché
quest’ultima
sia
poi
omologata).
Questo,
comunque,
l’indice
sommario
dell’ebook:
§
1.
L.
6
maggio
2015
n.
55
con
le
relazioni
in
aula
e
in
commissione
alla
Camera,
pag.
5
§
2.
I
lavori
preparatori
(proposte
di
legge,
interventi
in
aula
e
votazione
alla
Camera),
pag.
19
§
3.
Il
regolamento
CE
n. 44/2001,
pag.
55
§
4.
Il
regolamento
CE
n.
2201/2003,
pag.
77
3