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P. 5
§
1.
L.
6
maggio
2015
n.
55
Disposizioni
in
materia
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
nonché
di
comunione
tra
i
coniugi
Pubblicato
in
Gazzetta
Ufficiale
n.
107
del
11-‐5-‐2015
Entrato
in
vigore
il
26-‐5-‐2015
Relazioni
in
aula
LUCA
D'ALESSANDRO,
relatore.
Signor
Presidente,
il
testo
approvato
dalla
Commissione
interviene
sulla
disciplina
dello
scioglimento
del
matrimonio
con
l'obiettivo
di
anticipare
il
momento
di
possibile
proposizione
della
domanda
di
divorzio.
Con
un
ulteriore
intervento
sul
codice
civile,
tuttavia,
si
intende
anticipare
anche
il
momento
dell'effettivo
scioglimento
della
comunione
dei
beni
tra
i
coniugi.
È,
infine,
dettata
una
disciplina
transitoria.
(Omissis)
Signor
Presidente,
onorevoli
colleghi,
permettetemi
qualche
considerazione
su
un
provvedimento
che
considero
molto
importante
e
che,
personalmente,
nella
qualità
di
relatore
e
come
gruppo
di
Forza
Italia,
ho
intenzione
di
portare
avanti
con
forza
e
determinazione.
Come
già
accaduto
nel
corso
dell'esame
in
Commissione
giustizia,
nonché
nel
corso
delle
discussioni
sul
tema
che
hanno
avuto
luogo
nelle
passate
legislature,
su
questo
provvedimento
ciascuno
di
noi
potrebbe
esprimere
una
sua
opinione
personale.
Io
vorrei
invece
invitare
l'Aula
e
i
parlamentari
a
riflettere
esclusivamente
e
in
maniera
quanto
più
possibile
oggettiva
sul
testo
che
è
stato
licenziato
dalla
Commissione
giustizia
e
che
è
oggi
all'esame
dell'Aula,
senza
lasciarsi
prendere
in
alcun
modo
da
opinioni
troppo
personali
sul
concetto
di
matrimonio
e
sulla
famiglia.
5
Oggi,
infatti,
stiamo
discutendo
di
un'altra
vicenda:
non
di
matrimonio
e
di
famiglia,
ma
di
rimedi
e
soluzioni
e
di
come
facilitare
la
vita
a
chi
non
ha
avuto
un
matrimonio
ideale,
o
semplicemente
normale,
e
che
cerca
una
soluzione
di
vita
che
probabilmente
si
riflette
anche
su
altre
persone.
Una
proposta
di
legge
di
questo
genere
non
solo
non
è
contro
il
matrimonio,
ma
è
addirittura
a
favore
dello
stesso,
perché
agevola
anche
la
ricostituzione
di
matrimoni
possibili
e
futuri.
Infatti,
molto
spesso
ad
attendere
le
sentenze
di
divorzio
ci
sono
coppie
che
si
sono
già
formate
e
che
magari
hanno
figli,
e
che
avrebbero
anche
diritto,
in
uno
Stato
civile
come
l'Italia,
a
vedere
che
anche
i
loro
problemi
venissero
affrontati
con
la
dovuta
sensibilità,
ma
anche
con
i
tempi
adeguati.
La
principale
obiezione
che
ha
interferito
finora
sulla
modifica
della
legge
del
1970
è
stata
quella
secondo
cui
l'abbreviazione
dei
tempi
di
divorzio
rende
più
fragile
l'istituto
familiare.
In
realtà
c’è
la
prova
statistica
che
i
tempi
lunghi
dello
scioglimento
del
matrimonio
alimentano
il
conflitto,
più
che
la
riscoperta
di
solidarietà
tra
i
coniugi.
Ci
sono
sia
dati
dell'ISTAT
che
confermano
questo
dato,
sia
un
sondaggio
dell'Eurispes,
svolto
2
giorni
fa,
secondo
cui
l'84
per
cento
degli
intervistati
è
favorevole
al
divorzio
breve.
Lascio
poi
alla
collega
Moretti
il
prosieguo
della
relazione.
Signor
Presidente,
chiedo
che
la
Presidenza
autorizzi
la
pubblicazione
in
calce
al
resoconto
della
seduta
odierna
del
testo
integrale
della
mia
relazione.
ALESSANDRA
MORETTI,
relatore.
Signor
Presidente,
ringrazio
il
collega
D'Alessandro
per
la
relazione,
a
cui
mi
associo,
e
sottolineo
con
grande
soddisfazione
il
lavoro
condiviso
che
la
Commissione
giustizia
ha
svolto
su
questo
importante
provvedimento,
insieme
al
sottosegretario
ed
insieme
alla
presidente,
onorevole
Ferranti,
che
qui
ringrazio,
e
a
tutti
i
gruppi
parlamentari
di
maggioranza
e
anche
di
opposizione.