Page 7 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 7
Presidenti
di
Camera
e
Senato
per
dare
risposte
veloci
ad
un
provvedimento
che,
voglio
ricordare,
era
arrivato
quasi
alla
definizione
già
nella
passata
legislatura.
Credo
sia
compito
di
questo
Parlamento,
che
è
il
Parlamento
più
giovane
e
più
rosa
della
storia
della
Repubblica,
e
anche
di
un
Governo
che
è
il
primo
Governo
paritario
della
storia
della
Repubblica,
dare
risposta
a
centinaia
di
migliaia
di
famiglie
che
sono
in
attesa
anche
di
risposarsi,
quindi
di
contrarre
un
nuovo
matrimonio
perché
magari
uno
dei
due
nella
coppia,
o
entrambi,
sono
in
attesa
di
questa
sentenza.
Pertanto
noi,
con
questo
provvedimento,
facciamo
un
servizio
a
favore
della
famiglia,
a
favore
della
cultura
della
famiglia
come
luogo
sacro
in
cui
si
crescono
relazioni
affettive
e
grazie
alla
quale
ai
figli
è
garantita
una
crescita
serena
ed
equilibrata.
Relazioni
in
commissione
LUCA
D'ALESSANDRO,
relatore,
osserva
come
le
abbinate
proposte
di
legge
all'esame
della
Commissione
intervengano
sulla
disciplina
dello
scioglimento
del
matrimonio
(legge
n. 898
del
1970)
e
sul
codice
civile
con
i
seguenti
obiettivi:
ampliare
i
presupposti
della
domanda
di
divorzio;
ridurre
il
periodo
necessario
per
ottenere
il
divorzio;
anticipare
il
momento
della
effettiva
separazione
dei
beni
dei
coniugi
separati.
Il
tema
della
riduzione
del
tempo
necessario
per
ottenere
il
divorzio
è
stato
affrontato
diverse
volte
nel
corso
delle
legislature
passate:
nella
XIV
legislatura
l'Aula
della
Camera
dei
deputati
aveva
affrontato
la
questione,
rinviando
però
in
Commissione
la
proposta
di
legge
(AC
2444,
Montecchi
ed
altri)
che
portava
il
termine
da
tre
anni
ad
un
anno
(la
proposta
fu
rinviata
dall'Assemblea
in
Commissione
il
23
ottobre
2003).
Nella
scorsa
legislatura,
dopo
un
ampio
dibattito,
la
Commissione
Giustizia
della
Camera
dei
deputati
aveva
approvato
con
ampio
consenso
un
testo
unificato
di
numerose
proposte
di
legge,
che
mirava
a
ridurre
da
tre
anni
ad
un
anno
la
durata
della
separazione
necessaria
per
poter
presentare
domanda
di
divorzio;
il
termine
era
raddoppiato
(due
anni)
in
presenza
di
figli
minori.
Inoltre,
con
una
modifica
del
codice
civile,
il
provvedimento
anticipava
lo
scioglimento
della
comunione
dei
beni
tra
marito
e
moglie
(che
attualmente
consegue
al
passaggio
in
giudicato
della
sentenza
di
separazione)
al
momento
in
cui
il
presidente
del
tribunale
autorizzava
i
coniugi
a
vivere
separati.
L’iter
del
provvedimento
si
è
però
interrotto
con
il
passaggio
in
Aula
dopo
la
discussione
sulle
linee
generali.
Passa
quindi
alla
presente
legislatura
e
all'esame
dei
provvedimenti
che
questa
Commissione
si
appresta
ad
esaminare.
Tutti
e
tre
i
provvedimenti
all'esame
modificano
l'articolo
3
della
legge
n. 898
del
1970,
relativo
alla
domanda
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio;
le
proposte
di
legge
n. 831
Amici
e
n. 892
Centemero
integrano
inoltre
il
contenuto
dell'articolo
191
del
codice
civile
relativo
alla
scioglimento
della
comunione
tra
i
coniugi.
Le
proposte
di
legge
C.
831
Amici
e
C.
892
Centemero
intervengono
–
come
la
proposta
di
legge
n. 1053
Moretti
–
sulla
disciplina
dello
scioglimento
del
matrimonio
con
l'obiettivo
di
anticipare
il
momento
di
possibile
proposizione
della
domanda
di
divorzio.
Come
detto,
mirano
inoltre
a
modificare
il
codice
civile,
anticipando
anche
il
momento
dell'effettivo
scioglimento
della
comunione
dei
beni
tra
i
coniugi.
ALESSANDRA
MORETTI,
relatore,
rivolge
preliminarmente
un
ringraziamento
a
coloro
che
in
passato
si
sono
occupati
delle
proposte
di
legge
in
materia
e
ai
deputati
che
nella
precedente
legislatura
sono
arrivati
molto
vicino
al
raggiungimento
dell'obiettivo.
Espone,
quindi,
sinteticamente
la
ratio
della
sua
proposta
di
legge
n. 1053,
osservando
come
la
disciplina
che
regola
lo
scioglimento
del
matrimonio
preveda
tempi
che
appaiono,
anche
in
un
raffronto
con
gli
7