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Relazione
in
aula
LUCA
D'ALESSANDRO,
relatore.
L'articolo
1
del
testo
in
esame,
in
caso
di
separazione
giudiziale,
riduce
a
dodici
mesi
la
durata
del
periodo
di
separazione
ininterrotta
dei
coniugi
che
legittima
la
domanda
di
divorzio
e
fa
decorrere
tale
termine
dalla
notificazione
della
domanda
di
separazione.
In
applicazione
del
principio
di
economia
processuale,
e
tenuto
conto
della
possibilità
che
il
tribunale
emetta
una
sentenza
non
definitiva
di
separazione,
si
prevede
che,
qualora
alla
data
di
instaurazione
del
giudizio
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
sia
ancora
pendente
il
giudizio
di
separazione
con
riguardo
alle
domande
accessorie,
la
causa
è
assegnata
al
giudice
della
separazione
personale.
La
ratio
della
norma
è
di
consentire
che
lo
stesso
giudice
della
separazione,
che
già
conosce
le
questioni
personali
ed
economiche
relative
ai
coniugi,
sia
chiamato
a
conoscere
anche
della
causa
di
divorzio
relativa
ai
medesimi
soggetti:
causa
che
presenterà
questioni
analoghe,
se
non
identiche.
L'ultimo
periodo
dell'articolo
1
riduce
a
sei
mesi
il
periodo
di
separazione
ininterrotta
dei
coniugi
che
permette
la
proposizione
della
domanda
di
divorzio
nel
caso
in
cui
la
separazione
sia
consensuale.
Si
ricorda
che
l'articolo
711
del
codice
di
procedura
civile,
in
relazione
alla
separazione
consensuale,
fa
riferimento
sia
all'ipotesi
in
cui
il
ricorso
sia
presentato
da
entrambi
i
coniugi
sia
a
quella
in
cui
sia
presentato
da
uno
solo.
Si
è
quindi
previsto
che
il
termine
di
sei
mesi
decorra
dalla
data
di
deposito,
qualora
il
ricorso
sia
presentato
da
entrambi
i
coniugi,
ovvero
dalla
data
della
notificazione
del
ricorso,
qualora
esso
sia
presentato
da
uno
solo
dei
coniugi.
Si
ha
quindi,
complessivamente,
sia
per
la
separazione
giudiziale
che
per
quella
consensuale,
non
solo
una
riduzione
del
termine
per
la
presentazione
della
domanda
di
divorzio
(da
3
anni
a
1
anno,
nel
primo
caso,
e
da
3
anni
a
6
mesi,
nel
secondo),
ma
anche
un'anticipazione
del
relativo
dies
a
quo,
che,
secondo
la
disciplina
vigente,
decorre
dalla
comparizione
dei
coniugi
innanzi
al
presidente
del
tribunale.
Nella
scelta
del
nuovo
dies
a
quo
si
è
tenuto
conto
dell'interesse
del
coniuge
convenuto
o,
comunque,
del
coniuge
che
non
ha
assunto
l'iniziativa
della
separazione,
a
conoscere
quantomeno
l'esistenza
della
domanda
di
separazione.
Nel
caso
della
separazione
consensuale,
se
il
ricorso
è
presentato
da
entrambi
i
coniugi,
entrambi
hanno
assunto,
congiuntamente
e
consapevolmente,
l'iniziativa
di
separarsi
e,
quindi,
il
dies
a
quo
può
decorrere
dalla
data
di
deposito
del
ricorso,
non
sussistendo
l'esigenza
di
garantire
a
uno
dei
due
coniugi
la
conoscenza
dell'iniziativa
di
separarsi
assunta
dall'altro.
Quando
il
ricorso
è
presentato
da
uno
solo
dei
coniugi,
si
è
invece
preferito
far
decorrere
il
termine
dalla
notificazione
all'altro
coniuge
del
ricorso
stesso
e
del
decreto
che
fissa
la
Art.
1
1.
Al
secondo
capoverso
della
lettera
b)
del
numero
2)
dell'articolo
3
della
legge
1°
dicembre
1970,
n.
898,
e
successive
modificazioni,
le
parole:
«tre
anni
a
far
tempo
dalla
avvenuta
comparizione
dei
coniugi
innanzi
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale
anche
quando
il
giudizio
contenzioso
si
sia
trasformato
in
consensuale»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«dodici
mesi
dall'avvenuta
comparizione
dei
coniugi
innanzi
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale
e
da
sei
mesi
nel
caso
di
separazione
consensuale,
anche
quando
il
giudizio
contenzioso
si
sia
trasformato
in
consensuale».
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