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introdurre
è
destinata
ad
avere
rilievo
nei
casi
in
cui
il
giudizio
di
separazione
si
estingua
per
inattività
delle
parti
dopo
che
sia
stata
pronunciata
già
una
sentenza
di
separazione
sullo
status.
Relazioni
in
commissione
LUCA
D'ALESSANDRO,
relatore.
L'articolo
1
della
proposta
di
legge
n. 831
Amici
si
limita
a
ridurre
ad
un
anno
la
durata
del
periodo
di
separazione
ininterrotta
dei
coniugi;
il
momento
a
partire
dal
quale
decorre
il
termine
di
un
anno
è
il
momento
della
comparsa
dei
coniugi
davanti
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale.
L'articolo
1
della
proposta
di
legge
C.
892
Centemero
differenzia,
invece,
detto
periodo
in
ragione
della
presenza
e
dell'età
dei
figli,
nonché
del
tipo
di
separazione,
fissandolo
in
un
anno,
se
non
vi
sono
figli
minorenni;
in
caso
di
presenza
di
figli
minori
rimane
invece
l'attuale
limite
dei
tre
anni
(in
entrambi
i
casi,
decorrenti
dal
momento
della
comparsa
dei
coniugi
davanti
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale).
Nell'attribuire
particolare
rilievo
all'accordo
dei
coniugi,
la
proposta
di
legge
n. 892
Centemero
prevede
l'applicazione
del
termine
breve
di
un
anno
alle
separazioni
consensuali,
nonché
al
caso
in
cui
il
giudizio
contenzioso
si
sia
trasformato
in
consensuale
o
siano
state
precisate
dai
coniugi
conclusioni
conformi.
Precisa
come
sul
punto
sarà
lasciato
ampio
spazio
al
dibattito
che
potrà
portare
all'adozione
di
un
testo
unificato
nonché
alla
discussione
sui
relativi
emendamenti,
potendo
discutere
in
merito
a
termini
che
potrebbero
prevedere
delle
differenziazioni,
e
che
potrebbero
essere
comunque
ridotti
in
caso
di
separazione
consensuale,
anche
in
caso
di
presenza
di
figli
minori.
ALESSANDRA
MORETTI,
relatore.
Passando
all'esame
analitico
delle
disposizioni
normative,
rileva
come
il
comma
1
dell'articolo
unico
della
proposta
di
legge
C.
1053
Moretti
sostituisca
la
lettera
b)
del
n. 2)
del
comma
1
dell'articolo
3
della
legge
898,
integrando
le
fattispecie
che
giustificano
la
domanda
di
divorzio.
La
citata
lettera
b)
considera
ad
oggi
tra
i
presupposti
che
giustificano
la
domanda
di
divorzio
il
passaggio
in
giudicato
della
pronuncia
di
separazione
giudiziale
fra
i
coniugi,
ovvero
il
fatto
che
sia
stata
omologata
la
separazione
consensuale
ovvero
sia
intervenuta
separazione
di
fatto
quando
la
separazione
di
fatto
stessa
è
iniziata
almeno
due
anni
prima
del
18
dicembre
1970.
Dopo
aver
distinto
in
due
autonome
lettere
–
lettera
b)
e
lettera
b-‐quater)
–
l'attuale
contenuto
della
lettera
b),
il
comma
1
dell'articolo
1
della
proposta
di
legge
aggiunge
due
nuove
lettere
–
b-‐bis)
e
b-‐ter)
–
al
n. 2
del
comma
1
dell'articolo
3
della
legge
898,
che,
codificando
quanto
già
affermato
da
tempo
in
sede
giurisprudenziale,
costituiscono
ulteriori
presupposti
della
domanda
di
divorzio.
La
lettera
b-‐bis)
riguarda
la
formata
acquiescenza,
ex
articolo
329,
secondo
comma,
del
codice
di
procedura
civile,
sulla
decisione
di
separazione
personale
dei
coniugi
in
quanto
la
sentenza
è
impugnata
per
motivi
circoscritti
all'addebito
(articolo
151,
secondo
comma,
c.c.)
e
comunque
diversi
da
quelli
inerenti
la
separazione
stessa
(questioni
patrimoniali,
questioni
inerenti
i
figli).
Secondo
l'articolo
329,
secondo
comma,
c.p.c.,
l'impugnazione
parziale
importa
acquiescenza
alle
parti
della
sentenza
non
impugnate.
L'acquiescenza
alla
separazione
risulterebbe,
quindi,
da
atti
incompatibili
con
la
volontà
di
avvalersi
delle
impugnazioni
ammesse
dalla
legge;
nel
caso
in
oggetto,
ove
la
sentenza
di
separazione
giudiziale
disponga
sia
sulla
separazione
che
sull'addebito,
il
fatto
di
impugnare
per
il
solo
addebito
costituisce
acquiescenza
alla
restante
parte
della
sentenza
ovvero
in
ordine
alla
separazione
tra
i
coniugi.
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