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nelle
lettera
b)
e
c)
del
numero
1)
del
presente
articolo,
quando
il
giudice
competente
a
pronunciare
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
accerta
l'inidoneità
del
convenuto
a
mantenere
o
ricostituire
la
convivenza
familiare;
b)
è
stata
pronunciata
con
sentenza
passata
in
giudicato
la
separazione
giudiziale
fra
i
coniugi,
ovvero
è
stata
omologata
la
separazione
consensuale
ovvero
è
intervenuta
separazione
di
fatto
quando
la
separazione
di
fatto
stessa
e'
iniziata
almeno
due
anni
prima
del
18
dicembre
1970.
In
tutti
i
predetti
casi,
per
la
proposizione
della
domanda
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
le
separazioni
devono
essersi
protratte
ininterrottamente
da
almeno
dodici
mesi
dall'avvenuta
comparizione
dei
coniugi
innanzi
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale
e
da
sei
mesi
nel
caso
di
separazione
consensuale,
anche
quando
il
giudizio
contenzioso
si
sia
trasformato
in
consensuale,
ovvero
dalla
data
certificata
nell'accordo
di
separazione
raggiunto
a
seguito
di
convenzione
di
negoziazione
assistita
da
un
avvocato
ovvero
dalla
data
dell'atto
contenente
l'accordo
di
separazione
concluso
innanzi
all'ufficiale
dello
stato
civile.
L'eventuale
interruzione
della
separazione
deve
essere
eccepita
dalla
parte
convenuta.
c)
il
procedimento
penale
promosso
per
i
delitti
previsti
dalle
lettere
b)
e
c)
del
n.
1)
del
presente
articolo
si
e'
concluso
con
sentenza
di
non
doversi
procedere
per
estinzione
del
reato,
quando
il
giudice
competente
a
pronunciare
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
ritiene
che
nei
fatti
commessi
sussistano
gli
elementi
costitutivi
e
le
condizioni
di
punibilità
dei
delitti
stessi;
d)
il
procedimento
penale
per
incesto
si
è
concluso
con
sentenza
di
proscioglimento
o
di
assoluzione
che
dichiari
non
punibile
il
fatto
per
mancanze
di
pubblico
scandalo;
e)
l'altro
coniuge,
cittadino
straniero,
ha
ottenuto
all'estero
l'annullamento
o
lo
scioglimento
del
matrimonio
o
ha
contratto
all'estero
nuovo
matrimonio;
f)
il
matrimonio
non
è
stato
consumato;
g)
è
passata
in
giudicato
sentenza
di
rettificazione
di
attribuzione
di
sesso
a
norma
della
legge
14
aprile
1982,
n.
164.
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