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La
lettera
b-‐ter)
prevede
come
presupposto
della
domanda
di
divorzio
il
passaggio
in
giudicato
della
sentenza
parziale
di
separazione.
Viene
quindi
introdotta
nell'ordinamento
la
sentenza
parziale
di
separazione,
i
cui
effetti
–
come
già
precisato
–
sono
da
tempo
riconosciuti
dalla
giurisprudenza
di
legittimità
ove
si
sostiene
che
il
provvedimento
di
separazione
dei
coniugi
debba
proseguire
in
relazione
alla
sola
pronuncia
di
addebito.
Viene,
quindi,
riconosciuto
che
sul
capo
della
sentenza
relativo
allo
status
di
coniuge
separato
si
sia
formato
un
giudicato
interno,
avendo
l'impugnazione
ad
oggetto
solo
le
statuizioni
aggiuntive.
Il
comma
2
dell'articolo
unico
della
proposta
di
legge
n. 1053
aggiunge
un
comma
allo
stesso
articolo
3,
della
legge
sul
divorzio
che
mira
a
ridurre
il
periodo
necessario
per
poter
proporre
domanda
di
divorzio.
Il
vigente
articolo
3
–
pur
in
presenza
dei
presupposti
–
fissa
in
3
anni
il
periodo
minimo
di
separazione
ininterrotta.
Il
termine
decorre
dalla
comparsa
dei
coniugi
davanti
al
presidente
del
tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale,
per
la
proposizione
della
domanda
di
divorzio.
Come
chiarito
dalla
giurisprudenza,
l'attuale
termine
triennale
costituisce
in
realtà
un
termine
minimo,
poiché
al
fine
di
iniziare
il
giudizio
del
divorzio
è
comunque
necessario
il
previo
passaggio
in
giudicato
della
sentenza
di
separazione,
anche
se
sul
solo
addebito
(Cass.
2725/1995;
Cass.
3718/1998).
Disciplina
dei
casi
di
scioglimento
del
matrimonio
Lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
può
essere
domandato
da
uno
dei
coniugi:
1)
quando,
dopo
la
celebrazione
del
matrimonio,
l'altro
coniuge
è
stato
condannato,
con
sentenza
passata
in
giudicato,
anche
per
fatti
commessi
in
precedenza:
a)
all'ergastolo
ovvero
ad
una
pena
superiore
ad
anni
quindici,
anche
con
più
sentenze,
per
uno
o
più
delitti
non
colposi,
esclusi
i
reati
politici
e
quelli
commessi
per
motivi
di
particolare
valore
morale
e
sociale;
b)
a
qualsiasi
pena
detentiva
per
il
delitto
di
cui
all'art.
564
del
codice
penale
e
per
uno
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
519,
521,
523
e
524
del
codice
penale,
ovvero
per
induzione,
costrizione,
sfruttamento
o
favoreggiamento
della
prostituzione;
c)
a
qualsiasi
pena
per
omicidio
volontario
di
un
figlio
ovvero
per
tentato
omicidio
a
danno
del
coniuge
o
di
un
figlio;
d)
a
qualsiasi
pena
detentiva,
con
due
o
più
condanne,
per
i
delitti
di
cui
all'art.
582,
quando
ricorra
la
circostanza
aggravante
di
cui
al
secondo
comma
dell'art.
583,
e
agli
articoli
570,
572
e
643
del
codice
penale,
in
danno
del
coniuge
o
di
un
figlio.
Nelle
ipotesi
previste
alla
lettera
d)
il
giudice
competente
a
pronunciare
lo
scioglimento
o
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
accerta,
anche
in
considerazione
del
comportamento
successivo
del
convenuto,
la
di
lui
inidoneità
a
mantenere
o
ricostituire
la
convivenza
familiare.
Per
tutte
le
ipotesi
previste
nel
n.
1)
del
presente
articolo
la
domanda
non
è
proponibile
dal
coniuge
che
sia
stato
condannato
per
concorso
nel
reato
ovvero
quando
la
convivenza
coniugale
è
ripresa;
2)
nei
casi
in
cui:
a)
l'altro
coniuge
è
stato
assolto
per
vizio
totale
di
mente
da
uno
dei
delitti
previsti
Il
comma
2
in
esame
riduce
da
3
anni
ad
1
anno
il
necessario
periodo
minimo
di
separazione
ininterrotta
che
permette
la
proposizione
della
domanda
di
divorzio;
anticipa
il
momento
da
cui
decorre
tale
termine
annuale
al
giorno
del
deposito
della
domanda
di
separazione
personale
presso
il
tribunale.
Testo
1/12/1970
n.
898
Art.
3.
12
collazionato
dell’art.
3
L.