Page 15 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 15
Relazione
in
aula
LUCA
D'ALESSANDRO,
relatore.
L'articolo
3
del
provvedimento
modifica
l'articolo
191
del
codice
civile,
relativo
allo
scioglimento
della
comunione
dei
beni
tra
i
coniugi.
Tale
disposizione
prevede
la
separazione
personale
come
uno
dei
motivi
di
scioglimento
della
comunione,
il
cui
momento
effettivo
si
verifica
ex
nunc,
secondo
la
giurisprudenza
costante,
solo
con
il
passaggio
in
giudicato
della
sentenza
di
separazione.
Tale
previsione
non
è
risultata
adeguata
alla
realtà
quotidiana,
poiché
la
permanenza
degli
effetti
patrimoniali
della
comunione
legale
difficilmente
si
concilia
con
l'interruzione
della
convivenza.
Si
ricorda,
infatti,
che
la
cessazione
della
convivenza,
ancorché
autorizzata
con
i
provvedimenti
provvisori,
non
osta
a
che
i
beni
successivamente
acquistati
dai
coniugi
medesimi
ricadano
nella
comunione
legale,
ai
sensi
della
disciplina
specificamente
prevista
dal
codice
civile.
L'articolo
2
integra
la
formulazione
del
comma
2
dell'articolo
191
anticipando
lo
scioglimento
della
comunione
dei
beni
al
momento
in
cui
il
presidente
del
tribunale,
in
sede
di
udienza
di
comparizione,
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati,
ovvero
alla
data
di
sottoscrizione
del
verbale
di
separazione
consensuale,
se
omologato.
È
poi
aggiunta
allo
stesso
comma
2
una
disposizione
di
natura
procedurale
secondo
cui
devono
essere
comunicate
all'ufficiale
dello
stato
civile,
per
l'annotazione
sull'atto
di
matrimonio,
la
domanda
di
separazione,
se
i
coniugi
sono
in
comunione
dei
beni,
e
l'ordinanza
del
presidente
del
tribunale
che
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati.
Un'ultima
integrazione
al
secondo
comma
dell'articolo
191
anticipa
il
momento
della
domanda
di
divisione
dei
beni.
Relazione
in
commissione
LUCA
D'ALESSANDRO,
relatore.
Rileva,
in
conclusione,
come
l'articolo
2
delle
proposte
di
legge
C.
831
e
C.
892,
di
identica
formulazione,
modifichi
invece
l'articolo
191
del
codice
civile,
disposizione
relativa
allo
scioglimento
della
comunione
dei
beni
tra
i
coniugi.
Si
anticipa,
segnatamente,
lo
scioglimento
della
comunione
al
momento
in
cui
il
presidente
del
tribunale,
in
sede
di
udienza
presidenziale,
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati.
Testo
collazionato
dell’art.
191
c.c.
Art.
191
Scioglimento
della
comunione
La
comunione
si
scioglie
per
la
dichiarazione
di
assenza
o
di
morte
presunta
di
uno
dei
coniugi,
per
l'annullamento,
per
lo
scioglimento
o
per
la
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio,
per
la
separazione
personale,
per
la
separazione
giudiziale
dei
Art.
2
1.
All'articolo
191
del
codice
civile,
dopo
il
primo
comma
è
inserito
il
seguente:
«Nel
caso
di
separazione
personale,
la
comunione
tra
i
coniugi
si
scioglie
nel
momento
in
cui
il
presidente
del
tribunale
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati,
ovvero
alla
data
di
sottoscrizione
del
processo
verbale
di
separazione
consensuale
dei
coniugi
dinanzi
al
presidente,
purché
omologato.
L'ordinanza
con
la
quale
i
coniugi
sono
autorizzati
a
vivere
separati
è
comunicata
all'ufficiale
dello
stato
civile
ai
fini
dell'annotazione
dello
scioglimento
della
comunione».
15