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Art.
3
1.
Le
disposizioni
di
cui
agli
articoli
1
e
2
si
applicano
ai
procedimenti
in
corso
alla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
anche
nei
casi
in
cui
il
procedimento
di
separazione
che
ne
costituisce
il
presupposto
risulti
ancora
pendente
alla
medesima
data.
Relazione
in
aula
LUCA
D'ALESSANDRO,
relatore.
L'articolo
4
del
testo
in
esame
detta
una
disciplina
transitoria
secondo
cui
la
disciplina
dell'articolo
1
del
provvedimento,
ovvero
quella
sulla
riduzione
dei
tempi
di
proposizione
della
domanda
di
divorzio,
si
applica
alle
domande
di
divorzio
proposte
dopo
la
data
di
entrata
in
vigore
del
provvedimento
in
esame,
anche
in
caso
di
pendenza
alla
stessa
data
del
procedimento
di
separazione
personale.
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