Page 19 - Microsoft Word - DivorzioBreve.doc
P. 19
Proposta
di
legge
n.
831
del
19/4/2013
(Modifiche
all'articolo
191
del
codice
civile
e
all'articolo
3
della
legge
1
dicembre
1970,
n.
898,
in
materia
di
scioglimento
del
matrimonio
e
della
comunione
tra
i
coniugi)
Art.
1.
1.
Al
secondo
capoverso
della
lettera
b)
del
numero
2)
del
primo
comma
dell'articolo
3
della
legge
1
dicembre
1970,
n.
898,
e
successive
modificazioni,
le
parole:
«tre
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«un
anno».
Art.
2.
1.
All'articolo
191
del
codice
civile
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
comma:
«Nel
caso
di
separazione
personale,
la
comunione
tra
i
coniugi
si
scioglie
nel
momento
in
cui,
in
sede
di
udienza
presidenziale,
il
presidente
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati».
Relazione
alla
proposta
di
legge
Onorevoli
Colleghi!
La
presente
proposta
di
legge
riprende
il
testo
dell'atto
Camera
n.
2325
della
XVI
legislatura.
La
disciplina
del
divorzio
(legge
1
dicembre
1970,
n.
898)
prevede
il
termine
di
tre
anni
dall'inizio
della
separazione
per
lo
scioglimento
del
matrimonio;
la
presente
proposta
di
legge
si
prefigge
di
ridurre
tale
termine
a
un
anno
e
di
semplificare
lo
scioglimento
della
comunione
dei
beni,
nell'intento
di
venire
incontro
a
un
grave
problema
sociale.
La
disciplina
del
divorzio
nel
nostro
Paese
appare
molto
rigida
rispetto
alle
effettive
dinamiche
sociali
e
culturali
che
il
legislatore
deve
saggiamente
accompagnare,
senza
la
pretesa
di
imporre
comportamenti
né
di
intralciare
oltre
il
dovuto
e
il
necessario
l'autonomia
dei
soggetti.
La
realtà
odierna
ci
dice
che
il
termine
di
tre
anni
dall'inizio
della
separazione
per
lo
scioglimento
del
matrimonio
non
serve
in
alcun
modo
come
incentivo
per
la
ricostruzione
di
esperienze
di
coppia
ormai
logorate
e
che,
invece,
funziona
come
intralcio
per
la
formalizzazione
delle
ulteriori
scelte
di
vita
che
nel
frattempo
sono
maturate.
Anche
una
parte
delle
istanze
che
si
riferiscono
al
riconoscimento
giuridico
delle
coppie
di
fatto
è
legata
a
queste
situazioni
necessitate
in
cui
la
convivenza
di
fatto
non
è
una
scelta,
ma
un
comportamento
obbligato
rispetto
alle
rigidità
della
legge.
Per
questo,
pur
confermando
la
necessità
che
intercorra
un
periodo
di
tempo
tra
la
separazione
e
lo
scioglimento
e
il
tentativo
di
conciliazione
affidato
al
giudice,
appare
opportuno
diminuire
a
un
anno
il
periodo
di
durata
della
separazione
ai
fini
dello
scioglimento
del
matrimonio.
L'articolo
2
modifica
il
regime
della
comunione
tra
i
coniugi,
che
attualmente
è
sciolta
nel
momento
in
cui
passa
in
giudicato
la
sentenza
di
separazione.
Ciò
comporta
l'anomala
conseguenza
che
tutti
i
beni
acquisiti
dai
coniugi
continuano
a
ricadere
in
comunione
pur
essendo
venuta
meno
la
loro
convivenza
ed
essendosi
quindi
distinte
le
posizioni
personali
anche
in
ordine
alla
gestione
della
propria
esistenza.
La
situazione
reale
non
corrisponde,
quindi,
alla
situazione
legale
e
tale
discrasia
comporta
l'insorgenza
di
problemi
che
hanno
interessato
il
dibattito
dottrinario
e
giurisprudenziale.
Per
tali
ragioni
si
auspica
la
rapida
approvazione
di
questo
importante
provvedimento.
§
2.
I
lavori
preparatori
alla
Camera
I.
Proposte
di
legge
19