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Testo
unificato
delle
proposte
di
legge
nn.
831,
892,
1053,
1288,
1938
e
2200
(Disposizioni
in
materia
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
nonché
di
comunione
tra
i
coniugi)
Art.
1.
1.
Al
secondo
capoverso
della
lettera
b)
del
numero
2)
dell'articolo
3
della
legge
1
dicembre
1970,
n.
898,
e
successive
modificazioni,
le
parole:
«tre
anni
a
far
tempo
dalla
avvenuta
comparizione
dei
coniugi
innanzi
al
presidente
del
Tribunale
nella
procedura
di
separazione
personale
anche
quando
il
giudizio
contenzioso
si
sia
trasformato
in
consensuale.»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«dodici
mesi
dalla
notificazione
della
domanda
di
separazione.
Qualora
alla
data
di
instaurazione
del
giudizio
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
sia
ancora
pendente
il
giudizio
di
separazione
con
riguardo
alle
domande
accessorie,
la
causa
è
assegnata
al
giudice
della
separazione
personale.
Nelle
separazioni
consensuali
dei
coniugi,
il
termine
di
cui
al
primo
periodo
è
di
sei
mesi
decorrenti
dalla
data
di
deposito
del
ricorso
ovvero
dalla
data
della
notificazione
del
ricorso,
qualora
esso
sia
presentato
da
uno
solo
dei
coniugi.».
Art.
2.
1.
Al
secondo
comma
dell'articolo
189
delle
disposizioni
per
l'attuazione
del
codice
di
procedura
civile
e
disposizioni
transitorie,
di
cui
al
regio
decreto
18
dicembre
1941,
n.
1368,
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«o
di
ricorso
per
la
cessazione
degli
effetti
civili
o
per
lo
scioglimento
del
matrimonio».
Art.
3.
1.
All'articolo
191
del
codice
civile
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
comma:
«Nel
caso
di
separazione
personale,
la
comunione
tra
i
coniugi
si
scioglie
nel
momento
in
cui,
in
sede
di
udienza
presidenziale,
il
presidente
del
tribunale
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati,
ovvero
alla
data
di
sottoscrizione
del
verbale
di
separazione
consensuale
dei
coniugi
dinanzi
al
presidente,
purché
omologato.
Qualora
i
coniugi
siano
in
regime
di
comunione
legale,
la
domanda
di
separazione
è
comunicata
all'ufficiale
dello
stato
civile
ai
fini
dell'annotazione
a
margine
dell'atto
di
matrimonio.
L'ordinanza
presidenziale
con
la
quale
i
coniugi
sono
autorizzati
a
vivere
separati
è
comunicata
all'ufficiale
dello
stato
civile
ai
fini
della
stessa
annotazione.
La
domanda
di
divisione
della
comunione
legale
tra
i
coniugi
può
essere
introdotta
unitamente
alla
domanda
di
separazione
o
di
divorzio».
Art.
4.
1.
Le
disposizioni
di
cui
all'articolo
1
si
applicano
alle
domande
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
proposte
dopo
la
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge,
anche
se
il
procedimento
di
separazione,
che
costituisce
il
presupposto
della
domanda,
risulti
ancora
pendente
alla
medesima
data.
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