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Stati
che
ci
sono
più
vicini
per
tradizione
e
disciplina
giuridica,
decisamente
eccessivi,
tanto
più
in
relazione
alle
mutazioni
sociali
e
culturali
che
inevitabilmente
hanno
cambiato
il
tessuto
sociale
del
Paese.
La
proposta
di
legge
n. 1053
introduce
quindi
alcune
modifiche
che
intervengono
sia
sui
tempi
necessari
a
ottenere
il
divorzio
che
sui
presupposti
della
domanda
di
separazione,
introducendo
nell'ordinamento,
la
previsione
di
una
pronuncia
parziale
di
separazione,
quale
presupposto
per
la
domanda
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio.
Tale
soluzione
è
stata
individuata
alla
luce
di
un
orientamento
giurisprudenziale
che,
costante
ormai
da
diversi
anni,
prevede
ai
fini
della
richiesta
di
divorzio
il
passaggio
in
giudicato
della
sola
decisione
sulla
separazione
personale,
anche
se
il
giudizio
continua
per
la
declaratoria
di
addebito
(l'accertamento,
cioè,
della
responsabilità
della
rottura
del
rapporto)
o
per
la
definizione
di
altre
domande
proposte
dalle
parti.
Sarebbe,
cioè,
possibile
per
il
giudice
–
fallito
il
tentativo
di
conciliazione
e
accertata
la
volontà
dei
coniugi
di
separarsi
–
dichiarare
con
sentenza
parziale
la
sola
separazione
personale
dei
coniugi
e
rinviare
le
questioni
connesse
al
prosieguo
della
causa.
I
tempi
prescritti
ai
fini
della
domanda
di
divorzio
decorrerebbero,
pertanto,
dal
passaggio
in
giudicato
della
sola
decisione
parziale.
Sulla
scindibilità
tra
la
separazione
personale
e
la
declaratoria
di
addebito,
le
Sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
si
sono
chiaramente
pronunciate,
precisando
che
l'una
accerta
unicamente
l'oggettiva
crisi
del
rapporto
e
l'altra
la
sola
riferibilità
di
quella
situazione
ad
inadempienze
coniugali.
Tuttavia,
pur
avendo
il
citato
orientamento
giurisprudenziale
fornito
strumenti
interpretativi
utili
ai
giudici
per
snellire
le
lungaggini
processuali,
i
tempi
per
la
sentenza
di
separazione
continuano
ad
essere
estenuanti
e
sempre
più
distanti
dalle
reali
e
mutate
dinamiche
socio-‐familiari,
specie
laddove
la
soluzione
delineata
dalla
Cassazione,
proprio
per
il
suo
carattere
interpretativo,
non
fornisce
certezza
di
applicazione
e,
comunque,
non
in
modo
univoco
e
costante.
Si
è
pensato
allora
di
dare
veste
normativa,
e
quindi
certezza
del
diritto,
a
quanto
dalla
stessa
sostenuto,
introducendo
ulteriori
presupposti
per
la
richiesta
di
divorzio.
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