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Relazione
alla
Camera
Si
è
poi
intervenuti
agli
articoli
2
e
3
anche
sui
criteri
applicativi
delle
misure
cautelari,
relativi
al
pericolo
di
fuga
ed
alla
reiterazione
dei
reati
con
l'obiettivo
di
rendere
più
rigoroso
l'accertamento
delle
due
esigenze
cautelari.
Tanto
il
pericolo
di
fuga
che
quello
della
commissione
di
nuovi
reati
debbono
essere
non
solo
concreti,
ma
anche
attuali.
Ciò
comporta
una
valutazione
ancora
più
rigorosa
del
pericolo
in
quanto
dovranno
essere
motivate
le
ragioni
per
le
quali
il
pericolo
deve
essere
attuale
in
ogni
momento
applicativo
della
misura
cautelare
e
quindi
non
solo
nel
momento
applicativo
iniziale.
Si
potrebbe
dire
che
ciò
che
è
concreto
deve
essere
anche
attuale
considerato
che
i
criteri
delle
misure
cautelari
devono
essere
interpretati
in
maniera
estremamente
rigorosa
in
quanto
coinvolgono
a
diversi
livelli
la
libertà
dell'individuo,
ma
si
è
visto
che
non
è
così
nei
fatti.
In
alcuni
casi,
le
innovazioni
legislative
oltre
ad
avere
una
portata
normativa
hanno
anche
un
significato
di
messaggio
diretto
a
chi
è
chiamato
ad
applicare
poi
la
nuova
norma.
In
questo
caso
il
messaggio
è
quello
di
ricordarsi
che
devono
realmente
sussistere
le
esigenze
cautelari
e
non
essere
una
mera
ipotesi
astratta.
Inoltre,
gli
elementi
da
cui
desumere
la
concretezza
e
l'attualità
del
pericolo
non
possono
essere
desunti
semplicemente
dalla
gravità
e
dalle
modalità
del
reato
per
cui
si
procede,
come
del
resto
ripete
da
tempo
la
stessa
giurisprudenza
della
Corte
Europea
dei
diritti
umani.
Nel
caso
del
pericolo
di
fuga
la
concretezza
ed
attualità
del
pericolo
potranno
essere
desunti
da
una
serie
di
elementi,
come
la
personalità
dell'accusato,
i
comportamenti
pregressi
e
contestuali
alla
commissione
del
reato
e
i
precedenti,
la
presenza
di
connessioni
con
uno
Stato
estero
e/o
la
mancanza
di
connessioni
con
lo
Stato
italiano,
alla
luce
dei
quali
risulti
la
chiara
propensione
dell'individuo
a
sottrarsi
alla
giustizia.
Lo
stesso
discorso
vale
per
il
pericolo
di
commissione
di
nuovi
reati:
il
fatto
che
il
reato
commesso
sia
grave
non
significa
necessariamente
che
dovrà
essere
commesso
un
nuovo
reato.
È
evidente
che
si
tratta
di
un
punto
molto
delicato
in
quanto
rischia
di
entrare
in
collisione
la
valenza
giuridica
dell'istituto
della
custodia
cautelare
in
carcere
con
la
percezione
che
la
collettività
ha
di
tale
istituto
che
viene
considerato
come
una
anticipazione
giusta
e
necessaria
di
quella
che
sarà
la
pena
definitiva
che
sarà
prevista
in
un
futuro
non
bene
precisato
dalla
sentenza
definitiva
di
condanna.
In
realtà,
si
tratta
di
una
collisione
solo
apparente.
Con
la
modifica
prevista
si
vuole
ancorare
maggiormente
alla
natura
di
misura
cautelare,
che
la
custodia
in
carcere
ha,
la
misura
in
concreto
da
adottare
in
assenza
di
condanna.
Si
vuole
unicamente
dire
che
non
è
un
criterio
in
sé
e
per
sé
la
gravità
del
reato.
Ciò
non
significa
che
chi
abbia
commesso
un
reato
grave
non
debba
poi
essere
sottoposto
alla
custodia
cautelare
né
riduce
la
possibilità
di
applicare
questo
misura.
Significa
piuttosto
che
il
giudice
dovrà
motivare
più
approfonditamente
le
ragioni
per
le
quali
sussiste
il
pericolo
di
commissione
di
nuovi
reati
senza
ricorrere
a
tautologie.
È
chiaro
che
la
commissione
di
un
grave
reato
Art.
1
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettera
b),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
la
parola:
«concreto»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
attuale»
ed
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«.
Le
situazioni
di
concreto
e
attuale
pericolo
non
possono
essere
desunte
esclusivamente
dalla
gravità
del
titolo
di
reato
per
cui
si
procede».
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