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misura
in
concreto
da
adottare
in
assenza
di
condanna.
Si
vuole
unicamente
dire
che
non
è
un
criterio
in
sé
e
per
sé
la
gravità
del
reato.
Ciò
non
significa
che
chi
abbia
commesso
un
reato
grave
non
debba
poi
essere
sottoposto
alla
custodia
cautelare
né
riduce
la
possibilità
di
applicare
questo
misura.
Significa
piuttosto
che
il
giudice
dovrà
motivare
più
approfonditamente
le
ragioni
per
le
quali
sussiste
il
pericolo
di
commissione
di
nuovi
reati
senza
ricorrere
a
tautologie.
È
chiaro
che
la
commissione
di
un
grave
reato
è
il
risultato
del
convergere
di
una
serie
di
elementi
diversi
attinenti
alla
personalità
del
soggetto
e
risultanti
spesso
dalla
modalità
della
condotta
che
fanno
poi
ritenere
sussistente
il
pericolo
della
commissione
di
un
nuovo
reato.
dell'articolo
280
del
codice
di
procedura
penale,
introdotta
per
effetto
del
decreto-‐ legge
n. 78
del
2013,
secondo
cui
la
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
solo
per
reati
per
i
quali
è
prevista
una
pena
non
inferiore
nel
massimo
a
5
anni,
nonché
per
i
reati
concernenti
il
finanziamento
illecito
dei
partiti.
Pertanto,
a
seguito
della
modifica,
se
il
pericolo
di
reiterazione
riguarda
la
commissione
di
delitti
della
stessa
specie
di
quello
per
cui
si
procede,
le
misure
di
custodia
cautelare
sono
disposte
soltanto
se
si
tratta
di
delitti
per
i
quali
è
prevista
la
pena
di
reclusione
non
inferiore
nel
massimo
a
5
anni,
nonché,
come
si
ricordava
precedentemente,
per
il
delitto
di
finanziamento
illecito
dei
partiti
di
cui
all'articolo
7
della
legge
2
maggio
1974,
n. 195.
Relazione
alla
Camera
in
seconda
lettura
Si
è
poi
intervenuti,
agli
articoli
1
e
2,
anche
su
criteri
applicativi
delle
misure
cautelari
relativi
al
pericolo
di
fuga
e
alla
reiterazione
dei
reati,
con
l'obiettivo
di
rendere
più
rigoroso
l'accertamento
delle
due
esigenze
cautelari.
Tanto
il
pericolo
di
fuga
che
quello
della
commissione
di
nuovi
reati
devono
essere
non
solo
concreti,
ma
anche
attuali.
Ciò
comporta
una
valutazione
ancora
più
rigorosa
del
pericolo,
in
quanto
dovranno
essere
indicate,
espressamente,
le
ragioni
per
le
quali
il
pericolo
deve
essere
attuale
in
ogni
momento
applicativo
della
misura
cautelare
e,
dunque,
non
solo
nel
momento
iniziale.
La
valutazione
della
gravità
non
può
essere
desunta
semplicemente
dal
titolo
del
reato,
cioè
da
un
dato
astratto,
ma
dal
reato
come
fatto
concreto.
Il
riferimento
alla
gravità
del
titolo
del
reato,
anziché
alla
gravità
del
reato,
è,
appunto,
frutto
di
una
modifica.
L'articolo
2,
rispetto
al
testo
Camera
che
collocava
precedentemente
questa
norma
all'articolo
3,
integra
la
formulazione
della
lettera
c)
dell'articolo
274
del
codice
di
procedura
penale,
per
esigenze
di
coordinamento
con
la
recente
modifica
Testo
collazionato
dell’art.
274
Art.
274
(Esigenze
cautelari).
1.
Le
misure
cautelari
sono
disposte:
a)
quando
sussistono
specifiche
ed
inderogabili
esigenze
attinenti
alle
indagini
relative
ai
fatti
per
i
quali
si
procede,
in
relazione
a
situazioni
di
concreto
ed
attuale
pericolo
per
l'acquisizione
o
la
genuinità
della
prova,
fondate
su
circostanze
di
fatto
espressamente
indicate
nel
provvedimento
a
pena
di
nullità
rilevabile
anche
d'ufficio.
Le
situazioni
di
concreto
ed
attuale
pericolo
non
possono
essere
individuate
nel
rifiuto
della
persona
sottoposta
alle
indagini
o
dell'imputato
di
rendere
dichiarazioni
nè
nella
mancata
ammissione
degli
addebiti;
b)
quando
l'imputato
si
è
dato
alla
fuga
o
sussiste
concreto
e
attuale
pericolo
che
egli
si
dia
alla
fuga,
sempre
che
il
giudice
ritenga
che
possa
essere
irrogata
una
pena
superiore
a
due
anni
di
reclusione.
Le
situazioni
di
concreto
e
attuale
pericolo
non
possono
essere
desunte
esclusivamente
dalla
gravità
del
titolo
di
reato
per
cui
si
procede;
c)
quando,
per
specifiche
modalità
e
circostanze
del
fatto
e
per
la
personalità
della
persona
sottoposta
alle
indagini
o
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