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dell'imputato,
desunta
da
comportamenti
o
atti
concreti
o
dai
suoi
precedenti
penali,
sussiste
il
concreto
e
attuale
pericolo
che
questi
commetta
gravi
delitti
con
uso
di
armi
o
di
altri
mezzi
di
violenza
personale
o
diretti
contro
l'ordine
costituzionale
ovvero
delitti
di
criminalità
organizzata
o
della
stessa
specie
di
quello
per
cui
si
procede.
Se
il
pericolo
riguarda
la
commissione
di
delitti
della
stessa
specie
di
quello
per
cui
si
procede,
le
misure
di
custodia
cautelare
sono
disposte
soltanto
se
trattasi
di
delitti
per
i
quali
è
prevista
la
pena
della
reclusione
non
inferiore
nel
massimo
a
quattro
anni
ovvero,
in
caso
di
custodia
cautelare
in
carcere,
di
delitti
per
i
quali
e'
prevista
la
pena
della
reclusione
non
inferiore
nel
massimo
a
cinque
anni
nonchè
per
il
delitto
di
finanziamento
illecito
dei
partiti
di
cui
all'articolo
7
della
legge
2
maggio
1974,
n.
195,
e
successive
modificazioni.
Le
situazioni
di
concreto
e
attuale
pericolo,
anche
in
relazione
alla
personalità
dell'imputato,
non
possono
essere
desunte
esclusivamente
dalla
gravità
del
titolo
di
reato
per
cui
si
procede.
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