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P. 17
Relazione
alla
Camera
Una
disposizione
che
può
essere
considerata
il
cardine
dell'intero
intervento
normativo
può
essere
considerato
l'articolo
5
che
modifica
il
primo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale,
secondo
il
quale
la
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
soltanto
quando
ogni
altra
misura
risulti
inadeguata.
L'innovazione
consiste
nel
prevedere
la
possibilità
di
applicazione
cumulativa
di
misure
coercitive
o
interdittive.
In
questo
modo
si
valorizza
ulteriormente
il
principio
di
extrema
ratio
della
custodia
cautelare,
offrendo
al
giudice
un
più
ampio
ventaglio
di
alternative
al
carcere,
rendendo
più
concreto
il
principio
di
residualità
della
restrizione
carceraria.
Altra
disposizione
volta
a
circoscrivere
la
custodia
cautelare
in
carcere
a
misura
di
extrema
ratio
è
contenuta
nell'articolo
4
che
interviene
sull'articolo
275
c.p.p.
in
materia
di
scelta
delle
misure
cautelari
con
la
finalità
di
escludere
sia
la
custodia
in
carcere
che
gli
arresti
domiciliari
quando
il
giudice
ritenga
che
la
eventuale
sentenza
di
condanna
non
verrà
eseguita
in
carcere.
È
a
tale
scopo
riformulato
il
comma
2-‐bis
dell'articolo
275,
che
attualmente
prevede
il
divieto
di
applicazione
della
custodia
cautelare
quando
il
giudice
ritenga
che
con
la
sentenza
possa
17
concedersi
la
sospensione
condizionale
della
pena.
La
prima
novità
che
viene
introdotta
riguarda
l'applicazione
della
disposizione
che
viene
estesa
agli
arresti
domiciliari.
La
seconda
riguarda
la
previsione
di
una
ipotesi
ulteriore
rispetto
alla
sospensione
condizionale
della
pena,
in
quanto
si
prevede,
come
elemento
impeditivo
nell'applicazione
della
custodia
in
carcere,
la
prognosi
positiva
che,
all'esito
del
giudizio,
sia
possibile
sospendere
l'esecuzione
della
pena
ex
articolo
656,
comma
5,
c.p.p.
(con
concessione
di
una
misura
alternativa).
Relazione
alla
Camera
in
seconda
lettura
Dell'intero
intervento,
una
disposizione
che
può
essere
considerata
d'importanza
primaria,
dunque
una
norma
che
potremmo
definire
cardine,
è
l'articolo
3
che
modifica
il
primo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale,
secondo
il
quale
la
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
soltanto
quando
ogni
altra
misura
risulti
inadeguata.
Il
testo
della
Camera
non
è
stato
modificato
dal
Senato,
l'innovazione
consiste
nel
prevedere
la
possibilità
di
applicazione
cumulativa
di
misure
coercitive
o
interdittive,
valorizzandosi
in
questo
modo
il
principio
dell'estrema
ratio
della
custodia
cautelare,
offrendo,
cioè,
al
giudice
un
più
ampio
ventaglio
di
alternative
al
carcere,
rendendo
più
concreto
il
principio
di
residualità
della
restrizione
carceraria.
Testo
collazionato
dell’art.
275
Art.
275
(Criteri
di
scelta
delle
misure).
1.
Nel
disporre
le
misure,
il
giudice
tiene
conto
della
specifica
idoneità
di
ciascuna
in
relazione
alla
natura
e
al
grado
delle
esigenze
cautelari
da
soddisfare
nel
caso
concreto.
1-‐bis.
Contestualmente
ad
una
sentenza
di
condanna,
l'esame
delle
esigenze
cautelari
è
condotto
tenendo
conto
anche
dell'esito
del
procedimento,
delle
modalità
del
fatto
e
Art.
3
1.
Il
primo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«La
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
soltanto
quando
le
altre
misure
coercitive
o
interdittive,
anche
se
applicate
cumulativamente,
risultino
inadeguate».