Page 18 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 18
degli
elementi
sopravvenuti,
dai
quali
possa
emergere
che,
a
seguito
della
sentenza,
risulta
taluna
delle
esigenze
indicate
nell'articolo
274,
comma
1,
lettere
b)
e
c).
2.
Ogni
misura
deve
essere
proporzionata
all'entità
del
fatto
e
alla
sanzione
che
sia
stata
o
si
ritiene
possa
essere
irrogata.
2-‐bis.
Non
può
essere
applicata
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
o
quella
degli
arresti
domiciliari
se
il
giudice
ritiene
che
con
la
sentenza
possa
essere
concessa
la
sospensione
condizionale
della
pena.
Salvo
quanto
previsto
dal
comma
3
e
ferma
restando
l'applicabilità
degli
articoli
276,
comma
1-‐ter,
e
280,
comma
3,
non
può
applicarsi
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere
se
il
giudice
ritiene
che,
all'esito
del
giudizio,
la
pena
detentiva
irrogata
non
sarà
superiore
a
tre
anni.
Tale
disposizione
non
si
applica
nei
procedimenti
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
423-‐bis,
572,
612-‐bis
e
624-‐bis
del
codice
penale,
nonchè
all'articolo
4-‐bis
della
legge
26
luglio
1975,
n.
354,
e
successive
modificazioni,
e
quando,
rilevata
l'inadeguatezza
di
ogni
altra
misura,
gli
arresti
domiciliari
non
possano
essere
disposti
per
mancanza
di
uno
dei
luoghi
di
esecuzione
indicati
nell'articolo
284,
comma
1,
del
presente
codice.
2-‐ter.
Nei
casi
di
condanna
di
appello
le
misure
cautelari
personali
sono
sempre
disposte,
contestualmente
alla
sentenza,
quando,
all'esito
dell'esame
condotto
a
norma
del
comma
1-‐bis,
risultano
sussistere
esigenze
cautelari
previste
dall'articolo
274
e
la
condanna
riguarda
uno
dei
delitti
previsti
dall'articolo
380,
comma
1,
e
questo
risulta
commesso
da
soggetto
condannato
nei
cinque
anni
precedenti
per
delitti
della
stessa
indole.
3.
La
custodia
cautelare
in
carcere
può
essere
disposta
soltanto
quando
le
altre
misure
coercitive
o
interdittive,
anche
se
applicate
cumulativamente,
risultino
inadeguate.
Quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
270,
270-‐bis
e
416-‐bis
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari.
Salvo
quanto
previsto
dal
secondo
periodo
del
presente
comma,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
all'articolo
51,
commi
3-‐bis
e
3-‐quater,
del
presente
codice
nonchè
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
575,
600-‐ bis,
primo
comma,
600-‐ter,
escluso
il
quarto
comma,
600-‐quinquies
e,
quando
non
ricorrano
le
circostanze
attenuanti
contemplate,
609-‐bis,
609-‐quater
e
609-‐ octies
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
o
che,
in
relazione
al
caso
concreto,
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
3-‐bis.
Nel
disporre
la
custodia
cautelare
in
carcere
il
giudice
deve
indicare
le
specifiche
ragioni
per
cui
ritiene
inidonea,
nel
caso
concreto,
la
misura
degli
arresti
domiciliari
con
le
procedure
di
controllo
di
cui
all'articolo
275-‐bis,
comma
1.
4.
Quando
imputati
siano
donna
incinta
o
madre
di
prole
di
età
non
superiore
a
sei
anni
con
lei
convivente,
ovvero
padre,
qualora
la
madre
sia
deceduta
o
assolutamente
impossibilitata
a
dare
assistenza
alla
prole,
non
può
essere
disposta
nè
mantenuta
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
sussistano
esigenze
cautelari
di
eccezionale
rilevanza.
Non
può
essere
disposta
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
sussistano
esigenze
cautelari
di
eccezionale
rilevanza,
quando
imputato
sia
persona
che
ha
superato
l'età
di
settanta
anni.
4-‐bis.
Non
può
essere
disposta
nè
mantenuta
la
custodia
cautelare
in
carcere
quando
l'imputato
è
persona
affetta
da
AIDS
conclamata
o
da
grave
deficienza
immunitaria
accertate
ai
sensi
dell'articolo
286-‐bis,
comma
2,
ovvero
da
altra
malattia
particolarmente
grave,
per
effetto
della
quale
le
sue
condizioni
di
salute
risultano
incompatibili
con
lo
stato
di
detenzione
e
comunque
tali
da
non
consentire
adeguate
18