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cure
in
caso
di
detenzione
in
carcere.
4-‐ter.
Nell'ipotesi
di
cui
al
comma
4-‐bis,
se
sussistono
esigenze
cautelari
di
eccezionale
rilevanza
e
la
custodia
cautelare
presso
idonee
strutture
sanitarie
penitenziarie
non
è
possibile
senza
pregiudizio
per
la
salute
dell'imputato
o
di
quella
degli
altri
detenuti,
il
giudice
dispone
la
misura
degli
arresti
domiciliari
presso
un
luogo
di
cura
o
di
assistenza
o
di
accoglienza.
Se
l'imputato
è
persona
affetta
da
AIDS
conclamata
o
da
grave
deficienza
immunitaria,
gli
arresti
domiciliari
possono
essere
disposti
presso
le
unità
operative
di
malattie
infettive
ospedaliere
ed
universitarie
o
da
altre
unità
operative
prevalentemente
impegnate
secondo
i
piani
regionali
nell'assistenza
ai
casi
di
AIDS,
ovvero
presso
una
residenza
collettiva
o
casa
alloggio
di
cui
all'articolo
1,
comma
2,
della
legge
5
giugno
1990,
n.
135.
4-‐quater.
Il
giudice
può
comunque
disporre
la
custodia
cautelare
in
carcere
qualora
il
soggetto
risulti
imputato
o
sia
stato
sottoposto
ad
altra
misura
cautelare
per
uno
dei
delitti
previsti
dall'articolo
380,
relativamente
a
fatti
commessi
dopo
l'applicazione
delle
misure
disposte
ai
sensi
dei
commi
4-‐bis
e
4-‐ter.
In
tal
caso
il
giudice
dispone
che
l'imputato
venga
condotto
in
un
istituto
dotato
di
reparto
attrezzato
per
la
cura
e
l'assistenza
necessarie.
4-‐quinquies.
La
custodia
cautelare
in
carcere
non
può
comunque
essere
disposta
o
mantenuta
quando
la
malattia
si
trova
in
una
fase
così
avanzata
da
non
rispondere
più,
secondo
le
certificazioni
del
servizio
sanitario
penitenziario
o
esterno,
ai
trattamenti
disponibili
e
alle
terapie
curative.
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