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«3-‐bis.
Nel
disporre
la
custodia
Art.
4
cautelare
in
carcere
il
giudice
deve
1.
Il
secondo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dai
seguenti:
«Quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
270,
270-‐bis
e
416-‐bis
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari.
Salvo
quanto
previsto
dal
secondo
periodo
del
presente
comma,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
all'articolo
51,
commi
3-‐bis
e
3-‐quater,
del
presente
codice
nonchè
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
575,
600-‐bis,
primo
comma,
600-‐ter,
escluso
il
quarto
comma,
600-‐quinquies
e,
quando
non
ricorrano
le
circostanze
attenuanti
contemplate,
609-‐bis,
609-‐quater
e
609-‐octies
del
codice
penale,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
o
che,
in
relazione
al
caso
concreto,
le
esigenze
cautelari
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure».
2.
Il
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
soppresso.
3.
Dopo
il
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
inserito
il
seguente:
indicare
le
specifiche
ragioni
per
cui
ritiene
inidonea,
nel
caso
concreto,
la
misura
degli
arresti
domiciliari
con
le
procedure
di
controllo
di
cui
all'articolo
275-‐bis,
comma
1».
Relazione
alla
Camera
Il
testo
poi
interviene
sul
secondo
e
terzo
comma
dell'articolo
275
del
codice
di
rito,
relativi
a
reati
di
particolare
gravità
con
il
fine
di
rendere
conforme
la
formulazione
di
tali
disposizioni
con
la
copiosa
giurisprudenza
costituzionale
che
si
è
andata
a
formare
dal
2010
ad
oggi.
Si
tratta
di
una
materia
estremamente
delicata
in
quanto
tocca
reati
di
estrema
gravità
ed
afferma
principi
estremamente
delicati
quali
quello
di
presunzione
dei
presupposti
applicativi
delle
misure
cautelari
e
quello
di
meritevolezza
assoluta
della
custodia
in
carcere
rispetto
alle
altre
misure.
Nel
corso
degli
anni
si
è
assistito
ad
una
stratificazione
normativa
di
una
disposizione
che
nel
suo
contenuto
era
volto
a
fronteggiare
una
«emergenza»
a
carattere
straordinario,
quale,
segnatamente,
il
contrasto
della
criminalità
di
tipo
mafioso,
la
quale,
per
la
complessità
della
sua
struttura
e
i
durevoli
vincoli
«di
appartenenza,
radicamento
e
progettuali»
che
la
connotano,
esprime
un
elevato
coefficiente
di
pericolosità
per
i
valori
fondamentali
della
convivenza
civile
e
dell'ordine
democratico.
In
questa
prospettiva
il
legislatore
considerò,
sulla
base
di
una
presunzione
assoluta,
la
custodia
cautelare
in
carcere
come
la
misura
adeguata
da
applicare
a
coloro
che
fossero
indagati,
imputati
o
condannati
non
definitivamente
per
il
reato
di
associazione
di
stampo
mafioso
ai
sensi
dell'articolo
416-‐bis
del
codice
penale.
Per
quanto
attiene
alla
sussistenza
dei
presupposti,
cioè
alla
sussistenza
delle
esigenze
cautelari,
il
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