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l'illegittimità
costituzionale
dell'articolo
275,
comma
3,
secondo
periodo,
nella
parte
in
cui
–
nel
prevedere
che,
quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
al
delitto
di
cui
all'articolo
74
del
citato
testo
unico,
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari
–
non
fa
salva
l'ipotesi
in
cui
siano
acquisiti
elementi
specifici,
in
relazione
al
caso
concreto,
dai
quali
risulti
che
le
esigenze
cautelari
possano
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Secondo
la
Corte,
attraverso
un
esame
comparativo
delle
diverse
fattispecie,
il
delitto
de
quo
è
considerato
in
maniera
diversa
rispetto
al
delitto
di
associazione
di
tipo
mafioso,
l'unico
per
il
quale
è
ammessa
una
presunzione
assoluta
di
inadeguatezza
delle
misure
cautelari
alternative
alla
restrizione
in
carcere.
Il
Senato
aveva
anche
aggiunto
una
disposizione,
al
termine
dell'esame
del
provvedimento,
introduttiva
di
un'ipotesi
nuova
di
responsabilità
disciplinare
per
quanto
riguarda
l'operato
dei
magistrati
che
non
osservano
i
termini
e
gli
adempimenti
resi
obbligatori
dalla
valutazione
della
richiesta
prima
di
custodia
cautelare
e
poi
dall'esame
del
provvedimento
irrogativo
della
misura.
Questa
ipotesi
è
stata
ritenuta
sostanzialmente,
dalla
Commissione,
già
ricompresa
nella
previsione
generale
delle
disposizioni
sul
regime
disciplinare
dei
magistrati
e,
soprattutto,
non
in
linea
con
quella
che
è
la
sede,
vale
a
dire
un
provvedimento
che
disciplina
istituti
processuali
e
non
attiene,
ovviamente,
allo
stato
giuridico
ed
ai
profili
di
responsabilità
personale
dei
magistrati.
(Omissis)
Infine,
si
è
già
detto
dell'intervento
sui
cosiddetti
automatismi,
o
meglio
tecnicamente
sulle
presunzioni
contenute
nell'articolo
275,
sulle
quali,
occorre
ricordare,
era
intervenuta
più
volte
la
Corte
costituzionale.
In
particolar
modo,
soprattutto
la
Commissione
alla
Camera
ha
ritenuto
di
riscrivere
l'articolo,
rimanendo
esattamente
nel
solco
delle
sentenze
della
Corte
costituzionale,
le
quali
sentenze
motivano
la
presunzione,
in
particolar
modo
quella
più
pesante,
che
è
doppia,
cioè
relativa
sulle
esigenze
cautelari
e
assoluta
sull'adeguatezza
della
misura.
La
Corte
costituzionale
giustifica
questa
doppia
presunzione
molto
forte
esclusivamente
in
presenza
dell'associazione
a
delinquere
di
stampo
mafioso,
proprio
facendo
riferimento
al
fatto
di
far
parte
di
questa
associazione
e
alla
particolare
pericolosità
di
quel
tipo
di
vincolo.
In
questo
senso,
la
Corte
chiarisce
molto
bene
che
non
è
con
riferimento
alla
gravità
del
reato,
quanto
alla
natura
del
vincolo
e,
quindi,
a
questo
tipo
di
concetto
di
pericolosità.
Noi
siamo
stati
strettamente
in
questo
ambito
e
in
questo
solco
e
in
questo
senso
abbiamo
riscritto,
in
maniera
più
lineare
e
più
coerente
al
dettato
costituzionale,
l'articolo,
lasciando
al
secondo
comma
invece
–
e
ho
concluso,
Presidente
–
le
cosiddette
presunzioni
relative,
che
fanno
riferimento
ad
una
pericolosità
appunto
di
tipo
diverso.
Finalmente,
speriamo
in
tempi
brevi,
verrà
approvato
questo
provvedimento
che
fa
giustizia
anche
di
tante
discussioni
sui
temi
del
garantismo,
che
non
possono
essere
separati
o
in
contrasto
con
quelli
della
sicurezza
dei
cittadini.
Noi
pensiamo
di
avere
giustamente
operato
e
anche
motivatamente
meditato
in
un
lavoro
molto
approfondito,
con
la
partecipazione
veramente
di
tutti
i
gruppi
in
Commissione
alla
Camera,
e
speriamo
che,
presto,
questo
provvedimento
possa
essere
approvato
e,
quindi,
entrare
in
vigore.
Testo
collazionato
dell’art.
275
Art.
275
(Criteri
di
scelta
delle
misure).
1.
Nel
disporre
le
misure,
il
giudice
tiene
conto
della
specifica
idoneità
di
ciascuna
in
relazione
alla
natura
e
al
grado
delle
esigenze
cautelari
da
soddisfare
nel
caso
concreto.
1-‐bis.
Contestualmente
ad
una
sentenza
di
condanna,
l'esame
delle
esigenze
cautelari
è
24