Page 27 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 27
Relazione
alla
Camera
Vi
sono
poi
altri
tipi
di
intervento
che
sono
volti
ad
eliminare
degli
automatismi
che
portano
ad
applicare
necessariamente
la
custodia
cautelare
in
carcere,
quando
invece
il
giudice
nel
caso
concreto
potrebbe
ritenere
opportuno
prevedere
altre
misure.
In
particolare,
gli
articoli
7
e
8
del
testo
in
esame
abrogano,
rispettivamente:
il
comma
1-‐ter
dell'articolo
276
c.p.p.
ovvero
l'obbligo
da
parte
del
giudice
di
revocare
gli
arresti
domiciliari
ed
applicare
la
custodia
in
carcere
in
caso
di
trasgressione
del
divieto
di
allontanarsi
dalla
propria
abitazione;
il
comma
5-‐bis
dell'articolo
284
c.p.p.
che
preclude
al
giudice
la
concessione
degli
arresti
domiciliari
al
condannato
per
evasione
nei
5
anni
precedenti
al
fatto
per
il
quale
si
procede.
Testo
collazionato
dell’art.
276
Art.
276
(Provvedimenti
in
caso
di
trasgressione
alle
prescrizioni
imposte).
1.
In
caso
di
trasgressione
alle
prescrizioni
inerenti
a
una
misura
cautelare,
il
giudice
può
disporre
la
sostituzione
o
il
cumulo
con
altra
più
grave,
tenuto
conto
dell'entità,
dei
motivi
e
delle
circostanze
della
violazione.
Quando
si
tratta
di
trasgressione
alle
prescrizioni
inerenti
a
una
misura
interdittiva,
il
giudice
può
disporre
la
sostituzione
o
il
cumulo
anche
con
una
misura
coercitiva.
1-‐bis.
Quando
l'imputato
si
trova
nelle
condizioni
di
cui
all'articolo
275,
comma
4-‐ bis,
e
nei
suoi
confronti
è
stata
disposta
misura
diversa
dalla
custodia
cautelare
in
carcere,
il
giudice,
in
caso
di
trasgressione
delle
prescrizioni
inerenti
alla
diversa
misura
cautelare,
può
disporre
anche
la
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere.
In
tal
caso
il
giudice
dispone
che
l'imputato
venga
condotto
in
un
istituto
dotato
di
reparto
attrezzato
per
la
cura
e
l'assistenza
necessarie.
1-‐ter.
In
deroga
a
quanto
previsto
nel
comma
1,
in
caso
di
trasgressione
alle
prescrizioni
degli
arresti
domiciliari
concernenti
il
divieto
di
non
allontanarsi
dalla
propria
abitazione
o
da
altro
luogo
di
privata
dimora,
il
giudice
dispone
la
revoca
della
misura
e
la
sostituzione
con
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
il
fatto
sia
di
lieve
entità.
Art.
5
1.
Il
comma
1-‐ter
dell'articolo
276
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«1-‐ter.
In
deroga
a
quanto
previsto
nel
comma
1,
in
caso
di
trasgressione
alle
prescrizioni
degli
arresti
domiciliari
concernenti
il
divieto
di
allontanarsi
dalla
propria
abitazione
o
da
altro
luogo
di
privata
dimora,
il
giudice
dispone
la
revoca
della
misura
e
la
sostituzione
con
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
il
fatto
sia
di
lieve
entità».
27