Page 29 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 29
periodo,
dopo
le
parole:
«per
il
quale
Relazione
alla
Camera
Vi
sono
poi
altri
tipi
di
intervento
che
sono
volti
ad
eliminare
degli
automatismi
che
portano
ad
applicare
necessariamente
la
custodia
cautelare
in
carcere,
quando
invece
il
giudice
nel
caso
concreto
potrebbe
ritenere
opportuno
prevedere
altre
misure.
In
particolare,
gli
articoli
7
e
8
del
testo
in
esame
abrogano,
rispettivamente:
il
comma
1-‐ter
dell'articolo
276
c.p.p.
ovvero
l'obbligo
da
parte
del
giudice
di
revocare
gli
arresti
domiciliari
ed
applicare
la
custodia
in
carcere
in
caso
di
trasgressione
del
divieto
di
allontanarsi
dalla
propria
abitazione;
il
comma
5-‐bis
dell'articolo
284
c.p.p.
che
preclude
al
giudice
la
concessione
degli
arresti
domiciliari
al
condannato
per
evasione
nei
5
anni
precedenti
al
fatto
per
il
quale
si
procede.
Testo
collazionato
dell’art.
284
Art.
284
(Arresti
domiciliari).
1.
Con
il
provvedimento
che
dispone
gli
arresti
domiciliari,
il
giudice
prescrive
all'imputato
di
non
allontanarsi
dalla
propria
abitazione
o
da
altro
luogo
di
privata
dimora
ovvero
da
un
luogo
pubblico
di
cura
o
di
assistenza
ovvero,
ove
istituita,
da
una
casa
famiglia
protetta.
1-‐bis.
Il
giudice
dispone
il
luogo
degli
arresti
29
domiciliari
in
modo
da
assicurare
comunque
le
prioritarie
esigenze
di
tutela
della
persona
offesa
dal
reato.
2.
Quando
è
necessario,
il
giudice
impone
limiti
o
divieti
alla
facoltà
dell'imputato
di
comunicare
con
persone
diverse
da
quelle
che
con
lui
coabitano
o
che
lo
assistono.
3.
Se
l'imputato
non
può
altrimenti
provvedere
alle
sue
indispensabili
esigenze
di
vita
ovvero
versa
in
situazione
di
assoluta
indigenza,
il
giudice
può
autorizzarlo
ad
assentarsi
nel
corso
della
giornata
dal
luogo
di
arresto
per
il
tempo
strettamente
necessario
per
provvedere
alle
suddette
esigenze
ovvero
per
esercitare
una
attività
lavorativa.
4.
Il
pubblico
ministero
o
la
polizia
giudiziaria,
anche
di
propria
iniziativa,
possono
controllare
in
ogni
momento
l'osservanza
delle
prescrizioni
imposte
all'imputato.
5.
L'imputato
agli
arresti
domiciliari
si
considera
in
stato
di
custodia
cautelare.
5-‐bis.
Non
possono
essere,
comunque,
concessi
gli
arresti
domiciliari
a
chi
sia
stato
condannato
per
il
reato
di
evasione
nei
cinque
anni
precedenti
al
fatto
per
il
quale
si
procede,
salvo
che
il
giudice
ritenga,
sulla
base
di
specifici
elementi,
che
il
fatto
sia
di
lieve
entità
e
che
le
esigenze
cautelari
possano
essere
soddisfatte
con
tale
misura.
A
tale
fine
il
giudice
assume
nelle
forme
più
rapide
le
relative
notizie.
Art.
6
1.
Al
comma
5-‐bis
dell'articolo
284
del
codice
di
procedura
penale,
al
primo
si
procede»
sono
aggiunte
le
seguenti:
«,
salvo
che
il
giudice
ritenga,
sulla
base
di
specifici
elementi,
che
il
fatto
sia
di
lieve
entità
e
che
le
esigenze
cautelari
possano
essere
soddisfatte
con
tale
misura».