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Art.
7
1.
All'articolo
289,
comma
2,
del
codice
di
procedura
penale
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«Se
la
sospensione
dall'esercizio
di
un
pubblico
ufficio
o
servizio
è
disposta
dal
giudice
in
luogo
di
una
misura
coercitiva
richiesta
dal
pubblico
ministero,
l'interrogatorio
ha
luogo
nei
termini
di
cui
al
comma
1-‐bis
dell'articolo
294».
Testo
collazionato
dell’art.
289
Art.
289
(Sospensione
dall'esercizio
di
un
pubblico
ufficio
o
servizio).
1.
Con
il
provvedimento
che
dispone
la
sospensione
dall'esercizio
di
un
pubblico
ufficio
o
servizio,
il
giudice
interdice
temporaneamente
all'imputato,
in
tutto
o
in
parte,
le
attività
a
essi
inerenti.
2.
Qualora
si
proceda
per
un
delitto
contro
la
pubblica
amministrazione,
la
misura
può
essere
disposta
a
carico
del
pubblico
ufficiale
o
dell'incaricato
di
un
pubblico
servizio,
anche
al
di
fuori
dei
limiti
di
pena
previsti
dall'articolo
287
comma
1.
Nel
corso
delle
indagini
preliminari,
prima
di
decidere
sulla
richiesta
del
pubblico
ministero
di
sospensione
dall'esercizio
di
un
pubblico
ufficio
o
servizio,
il
giudice
procede
all'interrogatorio
dell'indagato,
con
le
modalità
indicate
agli
articoli
64
e
65.
Se
la
sospensione
dall'esercizio
di
un
pubblico
ufficio
o
servizio
è
disposta
dal
giudice
in
luogo
di
una
misura
coercitiva
richiesta
dal
pubblico
ministero,
l'interrogatorio
ha
luogo
nei
termini
di
cui
al
comma
1-‐bis
dell'articolo
294.
3.
La
misura
non
si
applica
agli
uffici
elettivi
ricoperti
per
diretta
investitura
popolare.
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