Page 33 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 33
Relazione
alla
camera
Altro
punto
fondamentale
della
proposta
di
legge
in
esame
è
il
rafforzamento
dell'obbligo
di
motivazione.
L'articolo
9
modifica
l'articolo
292
c.p.p.
relativo
al
contenuto
dell'ordinanza
di
custodia
cautelare,
con
la
finalità
di
rafforzare
gli
obblighi
di
motivazione
da
parte
del
giudice.
Le
identiche
modifiche
–
alle
lettere
c)
e
c-‐bis)
del
comma
2
–
riguardano,
infatti,
l'obbligo
di
autonoma
valutazione
da
parte
del
giudice
sia
delle
specifiche
esigenze
cautelari
e
degli
indizi
alla
base
della
misura
restrittiva
sia
delle
concrete
e
specifiche
ragioni
per
le
quali
le
indicate
esigenze
di
cautela
non
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure.
Come
emerso
nel
corso
dell'esame
e
dell'attività
conoscitiva
svolta
dalla
Commissione
Giustizia,
il
riferimento
alla
«autonoma
valutazione»
del
giudice
mira
ad
evitare
motivazioni
delle
esigenze
cautelari
«appiattite»
su
quelle
del
PM
richiedente.
Non
è
più
consentito
al
giudice
di
richiamare
altri
atti,
per
lo
più
le
richieste
presentate
dal
pubblico
ministero.
La
mancanza
di
«autonoma
valutazione»
è
considerata
motivo
di
annullamento
dell'ordinanza
cautelare
in
sede
di
riesame
(v.
articolo
309,
comma
9,
come
modificato
dall'articolo
11,
comma
3,
del
testo).
Relazione
alla
camera
in
seconda
lettura
Signor
Presidente,
alcune
brevi
considerazioni:
intanto,
anche
se
ormai
siamo
in
terza
lettura
alla
Camera,
è
comunque
opportuno
ricordare
lo
scopo
di
questo
intervento
normativo
(che
è
ovviamente
ancora
essenzialmente
questo
con
il
lavoro
che
è
stato
fatto
alla
Camera
ed
al
Senato),
ossia
quello
di
restituire
la
funzione
originaria
all'istituto
delle
misure
cautelari,
cioè
quello
di
essere
una
normativa
cautelare
collegata
strettamente
–
come
ha
già
sottolineato
il
collega
che
è
relatore
con
me,
onorevole
Sarro
–
al
concetto
di
pericolo.
Il
pericolo
è
un
concetto
anche
eminentemente
giuridico,
ma,
in
quanto
tale,
ha
ovviamente
dei
precisi
connotati
ed
anche
limiti
e
confini.
E
noi
questo
intervento
lo
facciamo,
tra
l'altro,
anche
confortati
molto
dal
fatto
che,
contemporaneamente,
stiamo
mettendo
in
campo
interventi
strutturali
sui
tempi
del
processo,
perché,
naturalmente,
il
problema
delle
misure
cautelari
ed,
in
particolar
modo,
delle
misure
cautelari
coercitive
in
carcere
è
strettamente
collegato
a
quello
dei
tempi
del
processo,
perché
si
inserisce
nelle
cause
ed
anche
negli
effetti
di
questa
disfunzione,
alla
quale
appunto
vogliamo
assolutamente
porre
rimedio.
E
tutto
questo
per
dire
che
questo
intervento
poi
interseca
anche
la
tematica
del
sovraffollamento
nelle
carceri,
ma
non
ne
è
la
motivazione
principale
ed
esaustiva;
interseca
sicuramente
questo
tema.
Quali
sono
quindi
i
pilastri ?
Prendo
ancora
due,
tre
minuti
così
rientro
nei
tempi.
I
pilastri,
occorre
ricordarlo,
sono
i
criteri
stringenti
e
ben
delimitati,
più
di
quanto
non
sia
già
oggi
nella
normativa
vigente,
per
poter
irrogare
questa
misura,
collegati
strettamente
alla
motivazione
del
provvedimento
stesso,
con
riferimento
sia
alla
motivazione
del
giudice
per
le
indagini
preliminari
sia
alla
motivazione
di
chi
Art.
8
1.
All'articolo
292,
comma
2,
lettera
c),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
le
parole:
«l'esposizione»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
l'autonoma
valutazione».
2.
All'articolo
292,
comma
2,
lettera
c-‐
bis),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
le
parole:
«l'esposizione»,
ovunque
ricorrono,
sono
inserite
le
seguenti:
«e
l'autonoma
valutazione».
33