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interviene,
se
viene
attivato
un
mezzo
di
impugnazione,
cioè
il
tribunale
del
riesame,
sia
nella
sede
del
riesame,
sia
nella
sede
di
appello;
quindi,
con
riferimento
all'autonomia
della
motivazione
e
ai
tempi
della
motivazione.
E
su
questo
punto
vorrei
dire
che
ciò
ha
molto
a
che
vedere
con
l'effettiva
tutela
del
diritto
di
difesa
inteso
a
tutto
campo,
se
non
vogliamo
che
sia
un
esercizio
retorico,
cioè
la
rivisitazione
del
nostro
codice,
dopo
vari
interventi
normativi,
per
ribadire
comunque
e
rendere
effettivo
questo
diritto.
Infatti,
con
riferimento,
sia
all'autonomia
e
all'effettività
della
motivazione,
sia
ai
tempi
del
deposito
della
motivazione,
questo
punto
rafforza
la
tutela
e
l'esercizio
del
diritto
di
difesa
e,
quindi,
del
contraddittorio.
Testo
collazionato
dell’art.
292
Art.
292
(Ordinanza
del
giudice).
1.
Sulla
richiesta
del
pubblico
ministero
il
giudice
provvede
con
ordinanza.
2.
L'ordinanza
che
dispone
la
misura
cautelare
contiene,
a
pena
di
nullità
rilevabile
anche
d'ufficio:
a)
le
generalità
dell'imputato
o
quanto
altro
valga
a
identificarlo;
b)
la
descrizione
sommaria
del
fatto
con
l'indicazione
delle
norme
di
legge
che
si
assumono
violate;
c)
l'esposizione
e
l'autonoma
valutazione
delle
specifiche
esigenze
cautelari
e
degli
indizi
che
giustificano
in
concreto
la
misura
disposta,
con
l'indicazione
degli
elementi
di
fatto
da
cui
sono
desunti
e
dei
motivi
per
i
quali
essi
assumono
rilevanza,
tenuto
conto
anche
del
tempo
trascorso
dalla
commissione
del
reato;
c-‐bis)
l'esposizione
e
l'autonoma
valutazione
dei
motivi
per
i
quali
sono
stati
ritenuti
non
rilevanti
gli
elementi
forniti
dalla
difesa,
nonchè,
in
caso
di
applicazione
della
misura
della
custodia
cautelare
in
carcere,
l'esposizione
e
l'autonoma
valutazione
delle
concrete
e
specifiche
ragioni
per
le
quali
le
esigenze
di
cui
all'articolo
274
non
possono
essere
soddisfatte
con
altre
misure;
d)
la
fissazione
della
data
di
scadenza
della
misura,
in
relazione
alle
indagini
da
compiere,
allorchè
questa
è
disposta
al
fine
di
garantire
l'esigenza
cautelare
di
cui
alla
lettera
a)
del
comma
1
dell'articolo
274;
e)
la
data
e
la
sottoscrizione
del
giudice.
2-‐bis.
L'ordinanza
contiene
altresì
la
sottoscrizione
dell'ausiliario
che
assiste
il
giudice,
il
sigillo
dell'ufficio
e,
se
possibile,
l'indicazione
del
luogo
in
cui
probabilmente
si
trova
l'imputato.
2-‐ter.
L'ordinanza
è
nulla
se
non
contiene
la
valutazione
degli
elementi
a
carico
e
a
favore
dell'imputato,
di
cui
all'articolo
358,
nonchè
all'articolo
327-‐bis.
3.
L'incertezza
circa
il
giudice
che
ha
emesso
il
provvedimento
ovvero
circa
la
persona
nei
cui
confronti
la
misura
è
disposta
esime
gli
ufficiali
e
gli
agenti
incaricati
dal
darvi
esecuzione.
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