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Art.
9
1.
All'articolo
299,
comma
4,
del
codice
di
procedura
penale
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«o
applica
congiuntamente
altra
misura
coercitiva
o
interdittiva».
Relazione
alla
Camera
Collegato
all'articolo
5
è
l'articolo
10
che
reca
un'integrazione
del
comma
4
dell'articolo
299
c.p.p.
in
base
al
quale,
nell'ipotesi
di
aggravamento
delle
esigenze
cautelari,
il
giudice,
su
richiesta
del
PM,
può
anche
applicare
congiuntamente
altra
misura
coercitiva
o
interdittiva.
Attualmente,
nel
caso
indicato,
il
giudice
può
solo
sostituire
la
misura
in
corso
con
altra
più
afflittiva
oppure
applicare
la
prima
con
modalità
più
gravi.
Testo
collazionato
dell’art.
299
Art.
299
(Revoca
e
sostituzione
delle
misure).
Commi
da
1.
a
3-‐ter.
(Omissis).
4.
Fermo
quanto
previsto,
dall'articolo
276,
quando
le
esigenze
cautelari
risultano
aggravate,
il
giudice,
su
richiesta
del
pubblico
ministero,
sostituisce
la
misura
applicata
con
un'altra
più
grave
ovvero
ne
dispone
l'applicazione
con
modalità
più
gravose
o
applica
congiuntamente
altra
misura
coercitiva
o
interdittiva.
Commi
da
4-‐bis.
a
4-‐quater.
(Omissis).
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