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Relazione
alla
Camera
Proprio
per
dare
al
giudice
la
possibilità
di
ricorrere
in
maniera
adeguata
anche
a
misure
diverse
dalla
custodia
in
carcere
si
è
intervenuti
sulla
disciplina
delle
misure
interdittive.
Con
l'articolo
11,
quindi,
si
estende
da
2
mesi
a
12
mesi
il
periodo
di
possibile
applicazione
delle
misure
interdittive
da
parte
del
giudice.
Si
è
infatti
visto
che
la
limitazione
attuale
a
due
mesi
determina
spesso
l'esigenza
del
giudice
di
dover
ricorrere
alla
custodia
cautelare
in
carcere.
Considerato
il
nuovo
termine
di
durata
si
è
soppressa
l'attuale
possibilità
di
disporne
la
rinnovazione
(oltre
i
2
mesi)
quando
le
misure
siano
disposte
per
esigenze
probatorie.
Per
ragioni
di
coordinamento
si
è
abrogato
il
comma
2-‐bis
(aggiunto
all'articolo
308
dall'articolo
1,
comma
78,
della
cd.
legge
anticorruzione
n. 190
del
2012)
che
ha
esteso
da
2
a
6
mesi
l'efficacia
delle
misure
interdittive
nel
caso
si
proceda
per
numerosi,
Relazione
alla
Camera
in
seconda
lettura
E,
dunque,
proprio
al
fine
di
consentire
al
giudice
l'uso
di
una
pluralità
di
strumenti,
e
quindi
la
possibilità
di
ricorrere
in
maniera
adeguata
a
misure
diverse
dalla
custodia
in
carcere,
si
è
intervenuti
significativamente
sulle
misure
interdittive:
in
particolare
con
l'articolo
10,
peraltro
modificato
dal
Senato
nel
corso
dell'esame
di
sua
competenza,
si
interviene
sull'articolo
308
del
codice
di
procedura
penale
che
prevede
i
termini
di
durata
sia
delle
misure
coercitive
diverse
dalla
custodia
cautelare,
sia
delle
misure
interdittive.
La
finalità
dell'intervento
è
quella
di
dilatare
la
durata
di
queste
ultime,
ritenuta
troppo
esigua.
Il
testo
Camera
portava
da
2
a
12
mesi
il
termine
di
durata
delle
misure
interdittive,
con
decorso
dall'inizio
dell'esecuzione
e
senza
possibilità
di
rinnovazione.
Il
testo
licenziato
dal
Senato
rende
più
flessibile
la
nuova
disciplina,
prevedendo:
la
perdita
di
efficacia
delle
misure
interdittive
decorso
il
termine
stabilito
dalla
relativa
ordinanza,
l'aumento,
già
disposto
dalla
Camera,
da
2
a
12
mesi
della
durata
massima
delle
misure
e
la
possibile
rinnovazione,
per
esigenze
probatorie,
comunque
non
oltre
il
limite
di
durata
massima.
Testo
collazionato
dell’art.
308
Art.
308
(Termini
di
durata
massima
delle
misure
diverse
dalla
custodia
cautelare).
1.
Le
misure
coercitive
diverse
dalla
custodia
cautelare
perdono
efficacia
quando
dall'inizio
della
loro
esecuzione
è
decorso
un
periodo
di
tempo
pari
al
doppio
dei
termini
previsti
dall'articolo
303.
2.
Le
misure
interdittive
non
possono
avere
durata
superiore
a
dodici
mesi
e
perdono
efficacia
quando
è
decorso
il
termine
fissato
dal
giudice
nell'ordinanza.
In
ogni
caso,
qualora
siano
state
disposte
per
esigenze
probatorie,
il
giudice
può
disporne
la
rinnovazione
nei
limiti
temporali
previsti
dal
Art.
10
1.
All'articolo
308
del
codice
di
procedura
penale,
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
Le
misure
interdittive
non
possono
avere
durata
superiore
a
dodici
mesi
e
perdono
efficacia
quando
è
decorso
il
termine
fissato
dal
giudice
nell'ordinanza.
In
ogni
caso,
qualora
siano
state
disposte
per
esigenze
probatorie,
il
giudice
può
disporne
la
rinnovazione
nei
limiti
temporali
previsti
dal
primo
periodo
del
presente
comma».
2.
Il
comma
2-‐bis
dell'articolo
308
del
codice
di
procedura
penale
è
abrogato.
specifici
delitti
contro
amministrazione.
la
pubblica
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