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Art.
11
«10.
Se
la
trasmissione
degli
atti
non
avviene
nei
termini
di
cui
al
comma
5
o
1.
Al
primo
periodo
del
comma
6
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«e
l'imputato
può
chiedere
di
comparire
personalmente».
2.
Al
comma
8-‐bis
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«L'imputato
che
ne
abbia
fatto
richiesta
ai
sensi
del
comma
6
ha
diritto
di
comparire
personalmente».
3.
Al
comma
9
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«Il
tribunale
annulla
il
provvedimento
impugnato
se
la
motivazione
manca
o
non
contiene
l'autonoma
valutazione,
a
norma
dell'articolo
292,
delle
esigenze
cautelari,
degli
indizi
e
degli
elementi
forniti
dalla
difesa».
4.
All'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
il
comma
9
è
inserito
il
seguente:
«9-‐bis.
Su
richiesta
formulata
personalmente
dall'imputato
entro
due
giorni
dalla
notificazione
dell'avviso,
il
tribunale
differisce
la
data
dell'udienza
da
un
minimo
di
cinque
ad
un
massimo
di
dieci
giorni
se
vi
siano
giustificati
motivi.
In
tal
caso
il
termine
per
la
decisione
e
quello
per
il
deposito
dell'ordinanza
sono
prorogati
nella
stessa
misura».
5.
Il
comma
10
dell'articolo
309
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
se
la
decisione
sulla
richiesta
di
riesame
o
il
deposito
dell'ordinanza
del
tribunale
in
cancelleria
non
intervengono
nei
termini
prescritti,
l'ordinanza
che
dispone
la
misura
coercitiva
perde
efficacia
e,
salve
eccezionali
esigenze
cautelari
specificamente
motivate,
non
può
essere
rinnovata.
L'ordinanza
del
tribunale
deve
essere
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione
salvi
i
casi
in
cui
la
stesura
della
motivazione
sia
particolarmente
complessa
per
il
numero
degli
arrestati
o
la
gravità
delle
imputazioni.
In
tali
casi,
il
giudice
può
disporre
per
il
deposito
un
termine
più
lungo,
comunque
non
eccedente
il
quarantacinquesimo
giorno
da
quello
della
decisione».
6.
Al
comma
7
dell'articolo
324
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«articolo
309
commi
9»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«articolo
309,
commi
9,
9-‐bis».
Relazione
alla
Camera
Sempre
in
una
ottica
restrittiva
devono
essere
viste
le
modifiche
alla
disciplina
del
riesame
delle
misure.
L'articolo
12
interviene
sugli
artt.
309
e
324
del
codice
processuale
penale.
Si
interviene
a
rimodellare
parzialmente
la
disciplina
del
riesame
delle
misure
cautelari
personali.
L'intervento
costituisce
una
necessaria
integrazione
delle
altre
modifiche
legislative
proposte.
La
filosofia
complessiva
dell'intervento
legislativo
si
muove
infatti
nella
direzione,
da
un
lato,
di
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