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da
tale
momento
quando
l'imputato
prova
di
non
avere
avuto
tempestiva
conoscenza
del
provvedimento.
3.
Il
difensore
dell'imputato
può
proporre
la
richiesta
di
riesame
entro
dieci
giorni
dalla
notificazione
dell'avviso
di
deposito
dell'ordinanza
che
dispone
la
misura.
3-‐bis.
Nei
termini
previsti
dai
commi
1,
2
e
3
non
si
computano
i
giorni
per
i
quali
è
stato
disposto
il
differimento
del
colloquio,
a
norma
dell'articolo
104,
comma
3.
4.
La
richiesta
di
riesame
è
presentata
nella
cancelleria
del
tribunale
indicato
nel
comma
7.
Si
osservano
le
forme
previste
dagli
articoli
582
e
583.
5.
Il
presidente
cura
che
sia
dato
immediato
avviso
all'autorità
giudiziaria
procedente
la
quale,
entro
il
giorno
successivo,
e
comunque
non
oltre
il
quinto
giorno,
trasmette
al
tribunale
gli
atti
presentati
a
norma
dell'articolo
291,
comma
1,
nonchè
tutti
gli
elementi
sopravvenuti
a
favore
della
persona
sottoposta
alle
indagini.
6.
Con
la
richiesta
di
riesame
possono
essere
enunciati
anche
i
motivi
e
l'imputato
può
chiedere
di
comparire
personalmente.
Chi
ha
proposto
la
richiesta
ha,
inoltre,
facoltà
di
enunciare
i
nuovi
motivi
davanti
al
giudice
del
riesame
facendone
dare
atto
a
verbale
prima
dell'inizio
della
discussione.
7.
Sulla
richiesta
di
riesame
decide,
in
composizione
collegiale,
il
tribunale
del
luogo
nel
quale
ha
sede
la
corte
di
appello
o
la
sezione
distaccata
della
corte
di
appello
nella
cui
circoscrizione
è
compreso
l'ufficio
del
giudice
che
ha
emesso
l'ordinanza.
8.
Il
procedimento
davanti
al
tribunale
si
svolge
in
camera
di
consiglio
nelle
forme
previste
dall'articolo
127.
L'avviso
della
data
fissata
per
l'udienza
e'
comunicato,
almeno
tre
giorni
prima,
al
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
indicato
nel
comma
7
e,
se
diverso,
a
quello
che
ha
richiesto
l'applicazione
della
misura;
esso
e'
notificato,
altresì,
entro
lo
stesso
termine,
all'imputato
ed
al
suo
difensore.
Fino
al
giorno
dell'udienza
gli
atti
restano
depositati
in
cancelleria,
con
facoltà
per
il
difensore
di
esaminarli
e
di
estrarne
copia.
8-‐bis.
Il
pubblico
ministero
che
ha
richiesto
l'applicazione
della
misura
può
partecipare
all'udienza
in
luogo
del
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
indicato
nel
comma
7.
L'imputato
che
ne
abbia
fatto
richiesta
ai
sensi
del
comma
6
ha
diritto
di
comparire
personalmente.
9.
Entro
dieci
giorni
dalla
ricezione
degli
atti
il
tribunale,
se
non
deve
dichiarare
l'inammissibilità
della
richiesta,
annulla,
riforma
e
conferma
l'ordinanza
oggetto
del
riesame
decidendo
anche
sulla
base
degli
elementi
addotti
dalle
parti
nel
corso
dell'udienza.
Il
tribunale
può
annullare
il
provvedimento
impugnato
o
riformarlo
in
senso
favorevole
all'imputato
anche
per
motivi
diversi
da
quelli
enunciati
ovvero
può
confermarlo
per
ragioni
diverse
da
quelle
indicate
nella
motivazione
del
provvedimento
stesso.
Il
tribunale
annulla
il
provvedimento
impugnato
se
la
motivazione
manca
o
non
contiene
l'autonoma
valutazione,
a
norma
dell'articolo
292,
delle
esigenze
cautelari,
degli
indizi
e
degli
elementi
forniti
dalla
difesa.
9-‐bis.
Su
richiesta
formulata
personalmente
dall'imputato
entro
due
giorni
dalla
notificazione
dell'avviso,
il
tribunale
differisce
la
data
dell'udienza
da
un
minimo
di
cinque
ad
un
massimo
di
dieci
giorni
se
vi
siano
giustificati
motivi.
In
tal
caso
il
termine
per
la
decisione
e
quello
per
il
deposito
dell'ordinanza
sono
prorogati
nella
stessa
misura.
10.
Se
la
trasmissione
degli
atti
non
avviene
nei
termini
di
cui
al
comma
5
o
se
la
decisione
sulla
richiesta
di
riesame
o
il
deposito
dell'ordinanza
del
tribunale
in
cancelleria
non
intervengono
nei
termini
prescritti,
l'ordinanza
che
dispone
la
misura
coercitiva
perde
efficacia
e,
salve
eccezionali
esigenze
cautelari
specificamente
motivate,
non
può
essere
rinnovata.
L'ordinanza
del
tribunale
deve
essere
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione
salvi
i
casi
in
cui
la
stesura
della
motivazione
sia
particolarmente
complessa
per
il
numero
41