Page 43 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 43
Relazione
alla
Camera
L'articolo
13
interviene
sul
citato
articolo
310
c.p.p.
relativo
all'appello
avverso
le
ordinanze
che
dispongono
misure
cautelari
personali.
La
norma
integra
la
scarna
formulazione
del
comma
2,
precisando
che
la
decisione
sull'appello
del
tribunale
del
riesame
(entro
20
gg
dalla
ricezione
degli
atti)
sia
assunta
con
ordinanza
depositata
in
cancelleria
entro
30
gg.
dalla
deliberazione.
La
previsione
nasce
dall'esigenza
di
coordinare
la
disciplina
dell'appello
cautelare
con
le
modifiche
apportate
al
riesame,
prevedendo
anche
per
il
primo
un
obbligo
di
depositare
la
motivazione
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
(fermo
restando,
però,
che
rimane
estraneo
all'appello
il
meccanismo
sanzionatorio
di
caducazione
della
misura
che
contraddistingue
il
mancato
rispetto
dei
termini
del
riesame).
Testo
collazionato
dell’art.
310
Art.
310
(Appello).
1.
Fuori
dei
casi
previsti
dall'articolo
309
comma
1,
il
pubblico
ministero,
l'imputato
e
il
suo
difensore
possono
proporre
appello
contro
le
ordinanze
in
materia
di
misure
cautelari
personali,
enunciandone
contestualmente
i
motivi.
2.
Si
osservano
le
disposizioni
dell'articolo
309
commi
1,
2,
3,
4
e
7.
Dell'appello
è
dato
immediato
avviso
all'autorità
giudiziaria
procedente
che,
entro
il
giorno
successivo,
trasmette
al
tribunale
l'ordinanza
appellata
e
gli
atti
su
cui
la
stessa
si
fonda.
Il
procedimento
davanti
al
tribunale
si
svolge
in
camera
di
consiglio
nelle
forme
previste
dall'articolo
127.
Fino
al
giorno
dell'udienza
gli
atti
restano
depositati
in
cancelleria
con
facoltà
per
il
difensore
di
esaminarli
e
di
estrarne
la
copia.
Il
tribunale
decide
entro
venti
giorni
dalla
ricezione
degli
atti
con
ordinanza
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione.
L'ordinanza
del
tribunale
deve
essere
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione
salvi
i
casi
in
cui
la
stesura
della
motivazione
sia
particolarmente
complessa
per
il
numero
degli
arrestati
o
la
gravità
delle
imputazioni.
In
tali
casi,
il
giudice
può
indicare
nel
dispositivo
un
termine
più
lungo,
non
eccedente
comunque
il
quarantacinquesimo
giorno
da
quello
della
decisione.
3.
L'esecuzione
della
decisione
con
la
quale
il
tribunale,
accogliendo
l'appello
del
pubblico
ministero,
dispone
una
misura
cautelare
è
sospesa
fino
a
che
la
decisione
non
sia
divenuta
definitiva.
Art.
12
1.
All'articolo
310,
comma
2,
del
codice
di
procedura
penale
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«con
ordinanza
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione.
L'ordinanza
del
tribunale
deve
essere
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione
salvi
i
casi
in
cui
la
stesura
della
motivazione
sia
particolarmente
complessa
per
il
numero
degli
arrestati
o
la
gravità
delle
imputazioni.
In
tali
casi,
il
giudice
può
indicare
nel
dispositivo
un
termine
più
lungo,
non
eccedente
comunque
il
quarantacinquesimo
giorno
da
quello
della
decisione».
43