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P. 45
Art.
13
1.
All'articolo
311
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
il
comma
5
è
aggiunto
il
seguente:
«5-‐bis.
Se
è
stata
annullata
con
rinvio,
su
ricorso
dell'imputato,
un'ordinanza
che
ha
disposto
o
confermato
la
misura
coercitiva
ai
sensi
dell'articolo
309,
comma
9,
il
giudice
decide
entro
dieci
giorni
dalla
ricezione
degli
atti
e
l'ordinanza
è
depositata
in
cancelleria
entro
trenta
giorni
dalla
decisione.
Se
la
decisione
ovvero
il
deposito
dell'ordinanza
non
intervengono
entro
i
termini
prescritti,
l'ordinanza
che
ha
disposto
la
misura
coercitiva
perde
con
rinvio
l'ordinanza
del
tribunale
del
riesame,
gli
atti
vengano
inviati
al
tribunale
distrettuale
ma
senza
che
il
tribunale
sia
nuovamente
vincolato
al
termine
temporale
di
dieci
giorni
per
decidere.
Con
le
modifiche
contenute
nel
testo
si
prevede,
invece,
che,
a
seguito
di
annullamento
con
rinvio,
gli
atti
siano
rinviati
al
tribunale
distrettuale
(il
«tribunale
della
libertà»),
il
quale
deve
decidere
entro
dieci
giorni
e
motivare
entro
trenta
giorni
a
pena
di
caducazione
della
misura
cautelare.
Testo
collazionato
dell’art.
310
Art.
311
(Ricorso
per
cassazione).
1.
Contro
le
decisioni
emesse
a
norma
degli
articoli
309
e
310,
il
pubblico
ministero
che
ha
richiesto
l'applicazione
della
misura,
l'imputato
e
il
suo
difensore
possono
proporre
ricorso
per
cassazione
entro
dieci
efficacia,
salvo
che
l'esecuzione
sia
giorni
dalla
comunicazione
o
dalla
sospesa
ai
sensi
dell'articolo
310,
comma
3,
e,
salve
eccezionali
esigenze
cautelari
specificamente
motivate,
non
può
essere
rinnovata».
Relazione
alla
Camera
Gli
articoli
14
e
15
del
testo
novellano
l'articolo
311
c.p.p.
relativo
al
ricorso
per
Cassazione
sulle
ordinanze
che
dispongono
misure
coercitive
(ex
articolo
309)
nonché
su
quelle
emesse
in
sede
di
appello
avverso
ordinanze
in
materia
di
misure
cautelari
personali
(ex
articolo
310
c.p.p.).
L'obiettivo
è
limitare
la
legittimazione
a
ricorrere
in
Cassazione
da
parte
dell'ufficio
del
pubblico
ministero
che
abbia
richiesto
l'adozione
di
una
misura
cautelare
e
che
per
due
volte
(doppia
conforme
negativa)
se
la
sia
vista
rigettare.
Inoltre
si
mira
a
completare
la
disciplina
del
ricorso
per
Cassazione
avverso
le
misure
cautelari.
Allo
stato
della
legislazione
vigente,
infatti,
quando
la
Corte
di
cassazione
annulla
notificazione
dell'avviso
di
deposito
del
provvedimento.
Il
ricorso
può
essere
proposto
anche
dal
pubblico
ministero
presso
il
tribunale
indicato
nel
comma
7
dell'articolo
309.
2.
Entro
i
termini
previsti
dall'articolo
309
commi
1,
2
e
3,
l'imputato
e
il
suo
difensore
possono
proporre
direttamente
ricorso
per
cassazione
per
violazione
di
legge
contro
le
ordinanze
che
dispongono
una
misura
coercitiva
(2).
La
proposizione
del
ricorso
rende
inammissibile
la
richiesta
di
riesame.
3.
Il
ricorso
è
presentato
nella
cancelleria
del
giudice
che
ha
emesso
la
decisione
ovvero,
nel
caso
previsto
dal
comma
2,
in
quella
del
giudice
che
ha
emesso
l'ordinanza.
Il
giudice
cura
che
sia
dato
immediato
avviso
all'autorità
giudiziaria
procedente
che,
entro
il
giorno
successivo,
trasmette
gli
atti
alla
corte
di
cassazione.
4.
Nei
casi
previsti
dai
commi
1
e
2,
i
motivi
devono
essere
enunciati
contestualmente
al
ricorso,
ma
il
ricorrente
ha
facoltà
di
enunciare
nuovi
motivi
davanti
alla
corte
di
cassazione,
prima
dell'inizio
della
discussione.
5.
La
Corte
di
cassazione
decide
entro
trenta
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