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P. 47
Art.
14
1.
All'articolo
21-‐ter
della
legge
26
luglio
1975,
n.
354,
sono
apportate
le
figlio,
al
coniuge
o
convivente
affetto
da
handicap
in
situazione
di
gravità).
–
1.
In
caso
di
imminente
pericolo
di
vita
o
di
gravi
condizioni
di
salute
del
figlio
minore,
anche
non
convivente,
ovvero
nel
caso
in
cui
seguenti
modificazioni:
il
figlio
sia
affetto
da
handicap
in
situazione
di
a)
al
comma
1,
dopo
le
parole:
«anche
non
convivente,»
sono
inserite
le
seguenti:
«ovvero
nel
caso
in
cui
il
figlio
sia
affetto
da
handicap
in
situazione
di
gravità,
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
accertata
ai
sensi
dell'articolo
4
della
medesima
legge,»;
b)
al
comma
1,
dopo
le
parole:
«a
visitare
l'infermo»
sono
inserite
le
seguenti:
«o
il
figlio
affetto
da
handicap
grave»;
c)
al
comma
2,
dopo
le
parole:
«anche
se
con
lei
non
convivente,»
sono
inserite
le
seguenti:
«o
di
figlio
affetto
da
handicap
in
situazione
di
gravità,
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
accertata
ai
sensi
dell'articolo
4
della
medesima
legge,»;
d)
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente
comma:
«2-‐bis.
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
1
e
2
si
applicano
anche
nel
caso
di
coniuge
o
convivente
affetto
da
handicap
grave
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104»;
e)
alla
rubrica
sono
aggiunte,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«o
al
figlio,
al
coniuge
o
convivente
affetto
da
handicap
in
situazione
di
gravità».
Testo
collazionato
dell’art.
310
Art.
21-‐ter
(Visite
al
minore
infermo
o
al
gravità,
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
accertata
ai
sensi
dell'articolo
4
della
medesima
legge,
la
madre
condannata,
imputata
o
internata,
ovvero
il
padre
che
versi
nelle
stesse
condizioni
della
madre,
sono
autorizzati,
con
provvedimento
del
magistrato
di
sorveglianza
o,
in
caso
di
assoluta
urgenza,
del
direttore
dell'istituto,
a
recarsi,
con
le
cautele
previste
dal
regolamento,
a
visitare
l'infermo
o
il
figlio
affetto
da
handicap
grave.
In
caso
di
ricovero
ospedaliero,
le
modalità
della
visita
sono
disposte
tenendo
conto
della
durata
del
ricovero
e
del
decorso
della
patologia.
2.
La
condannata,
l'imputata
o
l'internata
madre
di
un
bambino
di
età
inferiore
a
dieci
anni,
anche
se
con
lei
non
convivente,
o
di
figlio
affetto
da
handicap
in
situazione
di
gravità,
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104,
accertata
ai
sensi
dell'articolo
4
della
medesima
legge,
ovvero
il
padre
condannato,
imputato
o
internato,
qualora
la
madre
sia
deceduta
o
assolutamente
impossibilitata
a
dare
assistenza
alla
prole,
sono
autorizzati,
con
provvedimento
da
rilasciarsi
da
parte
del
giudice
competente
non
oltre
le
ventiquattro
ore
precedenti
alla
data
della
visita
e
con
le
modalità
operative
dallo
stesso
stabilite,
ad
assistere
il
figlio
durante
le
visite
specialistiche,
relative
a
gravi
condizioni
di
salute.
2-‐bis.
Le
disposizioni
di
cui
ai
commi
1
e
2
si
applicano
anche
nel
caso
di
coniuge
o
convivente
affetto
da
handicap
grave
ai
sensi
dell'articolo
3,
comma
3,
della
legge
5
febbraio
1992,
n.
104.
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