Page 49 - Microsoft Word - Libertas.doc
P. 49
Art.
15
1.
Il
Governo,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno,
presenta
alle
Camere
una
relazione
contenente
dati,
rilevazioni
e
statistiche
relativi
all'applicazione,
nell'anno
precedente,
delle
misure
cautelari
personali,
distinte
per
tipologie,
con
l'indicazione
dell'esito
dei
relativi
procedimenti,
ove
conclusi.
La
presente
legge,
munita
del
sigillo
dello
Stato,
sarà
inserita
nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
italiana.
É
fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarla
e
di
farla
osservare
come
legge
dello
Stato.
49