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P. 51
§
2.
Estratto
dei
lavori
parlamentari
L’attività
legislativa
della
Camera
dei
Deputati
Disegni
di
legge,
attività
nelle
commissioni
e
attività
in
aula
I.
Disegni
di
legge
Testo
del
d.d.l.
n.
631
d'iniziativa
dei
d'iniziativa
dei
deputati
Ferranti,
Orlando,
Rossomando,
Migliore,
Amoddio,
Bargero,
Bocci,
Causi,
Cenni,
D'incecco,
Fedi,
Grassi,
Legnini,
Martella,
Martelli,
Quartapelle
Procopio,
Realacci,
Tullo,
Verini,
Zardini,
presentata
il
3
aprile
2013
-‐
“Modifiche
al
codice
di
procedura
penale
in
materia
di
misure
cautelari
personali”
Art.
1.
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettera
b),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
la
parola:
«concreto»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
attuale».
Art.
2.
1.
All'articolo
274,
comma
1,
lettera
c),
del
codice
di
procedura
penale,
dopo
la
parola:
«concreto»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
attuale».
Art.
3.
1.
Dopo
il
comma
1
dell'articolo
274
del
codice
di
procedura
penale
è
aggiunto
il
seguente:
«1-‐bis.
Nei
casi
di
cui
alla
lettera
b)
del
comma
1,
la
sussistenza
della
situazione
di
pericolo
non
può
essere
desunta
esclusivamente
dalla
gravità
del
reato
imputato.
Nei
casi
di
cui
alla
lettera
c)
del
medesimo
comma
1,
la
sussistenza
della
situazione
di
pericolo
non
può
essere
desunta
esclusivamente
dalle
modalità
del
fatto
per
cui
si
procede
e
la
personalità
della
persona
sottoposta
alle
indagini
o
dell'imputato
non
può
essere
desunta
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unicamente
dalle
circostanze
del
fatto
addebitato».
Art.
4.
1.
Il
comma
2-‐bis
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«2-‐bis.
Non
può
essere
applicata
la
misura
della
custodia
cautelare
o
quella
degli
arresti
domiciliari
se
il
giudice
ritiene
che
con
la
sentenza
possa
essere
concessa
la
sospensione
condizionale
della
pena».
Art.
5.
1.
Il
primo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«La
custodia
cautelare
può
essere
disposta
soltanto
quando
le
altre
misure
coercitive
o
interdittive,
anche
se
applicate
cumulativamente,
risultino
inadeguate».
Art.
6.
1.
Il
secondo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«Quando
sussistono
gravi
indizi
di
colpevolezza
in
ordine
ai
delitti
di
cui
agli
articoli
270,
270-‐bis
e
416-‐bis
del
codice
penale
è
applicata
la
custodia
cautelare
in
carcere,
salvo
che
siano
acquisiti
elementi
dai
quali
risulti
che
non
sussistono
esigenze
cautelari».
2.
Il
terzo
periodo
del
comma
3
dell'articolo
275
del
codice
di
procedura
penale
è
soppresso.
Art.
7.
1.
All'articolo
299,
comma
1,
del
codice
di
procedura
penale,
le
parole:
«,
anche
per
fatti
sopravvenuti,»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«per
ragioni
sopravvenute».
2.
Il
comma
3-‐ter
dell'articolo
299
del
codice
di
procedura
penale
è
sostituito
dal
seguente:
«3-‐ter.
Qualora
la
richiesta
si
fondi
su
fatti
sopravvenuti
e
la
persona
sottoposta
alla
misura
ne
faccia
richiesta,
il
giudice
dispone
l'interrogatorio
della
medesima».