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celerità
e
all'efficienza
del
processo
può
costituire
un
valido
contrappeso
alle
denunciate
tendenze
della
prassi.
Al
tempo
stesso
è
opportuno
richiedere
maggiore
prudenza,
non
solo
nelle
valutazioni
sul
permanere
della
misura,
ma
già
in
sede
di
applicazione
della
cautela.
È
necessario
superare
quelle
forme
surrettizie
di
presunzione
giurisprudenziale
che
di
fatto
enucleano
la
sussistenza
di
esigenze
cautelari
dalla
sola
gravità
del
reato
commesso
e
puntare
su
una
valutazione
rigorosa,
che
sappia
valorizzare
il
principio
della
tendenziale
prevalenza
della
libertà
sulla
restrizione.
L'intervento
normativo
deve
quindi
tendere
a
riallineare
il
sistema
italiano
agli
standard
previsti
dalla
Costituzione
e
a
quelli
previsti
dalla
Convenzione
per
la
salvaguardia
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali,
firmata
a
Roma
il
4
novembre
1950
e
resa
esecutiva
dalla
legge
n.
848
del
1955,
e
dalla
sua
giurisprudenza.
È
in
queste
coordinate
che
si
inscrive
la
presente
proposta
di
legge.
Un'ultima
osservazione
di
carattere
generale.
Nell'ambito
della
presente
proposta
di
legge
si
è
scelto
invece
di
non
intervenire
sul
limite
edittale
di
pena
per
l'applicazione
della
custodia
cautelare,
oggi
riferito
dall'articolo
280
del
codice
di
procedura
penale
ai
reati
puniti
con
la
pena
della
reclusione
superiore
nel
massimo
a
quattro
anni.
La
scelta
è
dettata
soprattutto
dal
fatto
che
in
anni
recenti
si
può
intravedere
una
tendenza
del
legislatore
a
sanzionare
con
pene
fino
a
quattro
anni
di
reclusione
determinate
fattispecie
proprio
al
fine
di
consentire
l'impiego
della
leva
cautelare.
Sebbene
la
presente
proposta
di
legge
non
intervenga
sul
punto,
si
ritiene
tuttavia
che
sia
necessario
riflettere
sull'opportunità
di
«alzare
l'asticella»
per
l'applicazione
della
custodia
cautelare.
Ma
ciò
deve
avvenire
alla
luce
di
una
riconsiderazione
sistematica
–
ormai
non
più
procrastinabile
–
delle
sanzioni
da
reato
e,
in
particolare,
dei
livelli
edittali.
Sembra
possibile
immaginare
un
intervento
normativo
che
elevi
la
soglia
edittale
di
applicazione
della
custodia
cautelare
ai
reati
puniti
con
pena
non
inferiore
a
cinque
anni,
senza
che
venga
penalizzata
l'esigenza
complessiva
di
sicurezza
dei
cittadini.
A
titolo
esemplificativo,
si
tenga
presente
che,
a
legislazione
vigente,
fra
i
reati
puniti
con
la
pena
della
reclusione
fino
a
quattro
anni
si
annoverano:
espulsione
e
allontanamento
dello
straniero
(articoli
235
e
312
del
codice
penale),
assistenza
agli
associati
di
associazioni
sovversive
(articolo
270-‐ter
del
codice
penale),
malversazione
a
danno
dello
Stato
(articolo
316-‐bis
del
codice
penale),
oltraggio
a
magistrato
in
udienza
(articolo
343
del
codice
penale),
false
informazioni
al
pubblico
ministero
(articolo
371-‐bis
del
codice
penale),
false
dichiarazioni
al
difensore
(articolo
371-‐ter
del
codice
penale),
favoreggiamento
personale
(articolo
378
del
codice
penale),
agevolazione
ai
detenuti
e
internati
sottoposti
a
particolari
restrizioni
delle
regole
di
trattamento
e
degli
istituti
previsti
dall'ordinamento
penitenziario
(articolo
391-‐bis
del
codice
penale),
assistenza
agli
associati
di
associazione
per
delinquere
(articolo
418
del
codice
penale),
attentato
a
impianti
di
pubblica
utilità
(articolo
420
del
codice
penale),
contraffazione,
alterazione
o
uso
di
brevetti,
modelli
e
disegni
(articolo
473,
secondo
comma,
del
codice
penale),
introduzione
nello
Stato
e
commercio
di
prodotti
con
segni
falsi
(articolo
474,
primo
comma,
del
codice
penale),
falsità
materiale
del
pubblico
ufficiale
in
copie
autentiche
di
atti
pubblici
o
privati
(articolo
478,
primo
comma,
del
codice
penale),
possesso
e
fabbricazione
di
documenti
falsi
(articolo
497-‐bis
del
codice
penale),
arbitraria
invasione
e
occupazione
di
aziende
agricole
o
industriali
(articolo
508
del
codice
penale),
sottrazione
e
trattenimento
di
minore
all'estero
senza
consenso
(articolo
574-‐bis
del
codice
penale),
lesioni
colpose
gravi
cagionate
con
violazione
delle
norme
sulla
circolazione
stradale
da
soggetto
in
stato
di
ebbrezza
alcolica
o
sotto
l'effetto
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